diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7364 del 11/05/2012 (Rv. 622900 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione della sentenza "per relationem" alle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio - Riferimento a consulenze disposte ed esperite in altro giudizio - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622900-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di motivazione della sentenza, il principio secondo il quale non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, può trovare applicazione anche con riferimento a consulenze disposte ed esperite in altro giudizio, anche aventi funzione non solo deducente ma anche percipiente, sebbene in tale caso la valutazione del giudice deve essere più rigorosa, e devono essere rese chiaramente ostensibili in motivazione le ragioni per le quali, nonostante la oggettiva diversità dei fatti storici esaminati dalla c.t.u. e quelli esaminati nel giudizio pendente, i rilevamenti di fatto compiuti dall'ausiliario e le conclusioni da questo raggiunte possano essere in tutto od in parte trasposti anche nel nuovo giudizio. (Nella specie, la c.t.u. di altro giudizio, su cui si era fondata "per relationem" la decisione impugnata, aveva avuto ad oggetto la rilevazione dell'ubicazione di fondi soggetti ad opere di bonifica, la individuazione di tali opere e la verifica della funzionalità ad arrecare beneficio ai fondi, sebbene i giudizi si riferissero a periodi ed a fatti storici diversi; la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato il principio su esteso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)