Sez. 3, Sentenza n. 3786 del 18/02/2014 (Rv. 630147 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Ordinanza ex art. 510, primo comma, cod. proc. civ. - Erronea assegnazione di termine per la proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ. - Rimedio esperibile - Opposizione agli atti esecutivi - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)
In tema di espropriazione forzata, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione disponga il pagamento della somma ricavata a favore del solo creditore pignorante, in assenza di intervento di altri creditori, ai sensi dell'art. 510, primo comma, cod. proc. civ., concedendo erroneamente termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 512 cod. proc. civ., costituisce, anche per il profilo relativo al computo dei termini per impugnare, atto esecutivo, contro cui è esperibile, nel relativo termine perentorio, l'opposizione prevista dall'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 510 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)