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Sez. L, Sentenza n. 3066 del 01/03/2003 (Rv. 560772 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Elemento della subordinazione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560772-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE

La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio è ravvisabile tutte le volte in cui il lavoratore, in un proprio locale e anche con l'ausilio di familiari, esegua lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, operando su campioni o modelli dall'impresa sottoposti e sotto le direttive ed il controllo dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)