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Sez. 6, Sentenza n. 13615 del 12/02/2025 Ud. (dep. 08/04/2025) Rv. 287921-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Convenzione - Natura di atto pubblico - Esclusione - Ragioni - Delitto di cui all’art. 479 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287921-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Non integra il delitto di falso ideologico, previsto dall'art. 479 cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che stila deliberatamente il contenuto di una convenzione in modo divergente dalla volontà dell'organo istituzionalmente chiamato a definirne i contenuti, posto che la convenzione non ha natura di atto pubblico, ossia di documento volto ad attestare anche solo le premesse fattuali di un atto, bensì di accordo tra parti pubbliche, o tra una parte pubblica e una privata, per la disciplina di aspetti di interesse comune. (Vedi: Sez. 5, n. 834 del 1992, Rv. 193483-01).

Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Civ. art. 2699

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)