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Sez. 1, Sentenza n. 4845 del 01/03/2007 (Rv. 599894 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Valutazione equitativa - Valore di precedente delle sentenze della CEDU in casi simili - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599894-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come applicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale; pertanto, è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Poiché questa ha in linea di massima determinato in una somma oscillante tra euro 1000, 00 e euro 1.500, 00 per ogni anno di eccessiva durata l'importo relativo alla riparazione del danno, risulta illegittima una liquidazione nella misura di euro 500, 00 per ogni anno di ritardo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)