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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27866 del 12/10/2021 (Rv. 662850 - 01)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI | Privilegio speciale previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Oggetto - Somme già percepite prima della procedura esecutiva o concorsuale - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662850-01

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI

Il privilegio speciale previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, dal quale è assistito il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa dovuta dal fornitore di energia elettrica sul corrispettivo delle forniture effettuate in favore dei consumatori finali, ha ad oggetto esclusivamente le somme da questi ultimi dovute per crediti non ancora riscossi, e non si estende a quelle percepite in data anteriore a quella di apertura della procedura esecutiva o concorsuale.

Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 57 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)