Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977 n. 114, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonche' gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e' ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;".
2. L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera i), del citato articolo 10, e' elevato a lire due milioni e cinquecentomila.
3. Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.
Art. 2
1. I numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;
2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di eta':
L. 12.000 per un figlio;
L. 24.000 per due figli;
L. 36.000 per tre figli;
L. 48.000 per quattro figli;
L. 72.000 per cinque figli;
L. 108.000 per sei figli;
L. 144.000 per sette figli;
L. 228.000 per otto figli;
L. 108.000 per ogni altro figlio.
La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila.
Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia.
In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di lire ventiquattromila".
2. Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila, indicato nel primo comma alla lettera a), e elevato a lire centosessantottomila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centottantaseimila e a lire centosessantottomila.
3. Nel secondo comma dell'articolo 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nel primo periodo le parole: "saranno computate per i quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "saranno computate per i sette decimi".
4. Nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, e' elevata al settanta per cento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 10 gennaio 1980, salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge.
Art. 3
1. Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
2. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1 gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.356
Art. 4
1. Per le unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione, possedute dal contribuente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati determinato a norma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aumentato di un terzo, con effetto dal 10 gennaio 1979. Sono esentate dall'aumento le unita' immobiliari adibite ad uso professionale.
2. A decorrere dalla stessa data l'aumento previsto dal comma precedente si applica anche alle unita' immobiliari possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, che non costituiscono beni strumentali ai sensi degli articoli 40 e 52, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e che non sono destinate alla locazione.
3. I possessori di unita' immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura del 30, per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento al catasto edilizio urbano, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o l'infedelta' della dichiarazione dei redditi.
4. Chi non dichiara i redditi dei fabbricati esenti dall'imposta locale sui redditi o li dichiara in misura inferiore per oltre un terzo del loro ammontare decade dal beneficio dell'esenzione a partire dal primo periodo di imposta per il quale ha commesso l'infrazione, ferme restando le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o la infedelta' della dichiarazione.
Art. 5
1. La Cassa depositi e prestiti e' esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche per gli esercizi decorsi.
PER L'ANNO 1980
Art. 6
1. Il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso".
Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi".
Art. 7
1. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, e' sostituito dal seguente:
"Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.
Il sorteggio e' effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonche' a specifici indici di capacita' contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze puo' stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalita' dei soggetti passivi di imposta.
Con il decreto di cui al comma precedente puo' stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle societa' ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.
I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalita' ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze".
Art. 8
1. Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.
2. I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento.
3. Provvedono altresi' al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.
4. Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo e' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.2a
5. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:
1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densita' dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;
2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessita' di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;
3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unita' le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonche' attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dell'Amministrazione delle finanze.
6. Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.
7. Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, e' autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.
8. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi puo' essere data in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta.
9. Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilita' o compravendita o permuta, alla quale si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse.
10. Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
11. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o piu' societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonche' di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attivita' dei centri.
12. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze puo' stipulare una o piu' convenzioni concernenti l'affidamento ad una societa' specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonche' di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti puo' essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalita' di detti reparti.
13. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della societa' affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.
14. I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.
Art. 9
1. Nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria e' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il servizio consultivo ed ispettivo tributario.
2. Il servizio svolge i seguenti compiti:
3. 0a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ai fini della programmazione sistematica dell'attivita' antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonche' volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento;
a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attivita' di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando; controlla, altresi', sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;
b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lettera a), puo', in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;
c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 1998, N. 361;
d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.
4. Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonche' i risultati delle verifiche eseguite, affinche' ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte.
Art. 10
1. Al servizio sono assegnati non piu' di cinquanta esperti.
2. Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 OTTOBRE 1999, N. 382.
3. Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.
4. Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico.
5. I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire.
Art. 11
1. Il servizio e' articolato in due sezioni, la prima per l'attivita' di controllo di cui alle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9; la seconda per l'attivita' di studi ed analisi economico-scientifici di cui alle lettere 0a) e d-bis) dello stesso secondo comma dell'articolo 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale.
2. Organi del servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.
3. Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attivita' di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attivita' specifica. Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi successivi.
4. Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Ad esso partecipano, altresi', con voto consultivo, il direttore dell'ufficio centrale del bilancio, nonche' otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. Con tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.
5. Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attivita' degli esperti;
b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attivita' specifica;
c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;
d) formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attivita' antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9;
e) propone altresi' l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarita' amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di controllo.
6. Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria, e quelle di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. L'autorizzazione prevista dall'articolo 32, primo comma, numero 7), e dall'articolo 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' rilasciata dal direttore del servizio anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati alle rispettive sezioni. Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio.
7. Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attivita' professionali o di consulenza ne' ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura . . .. L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
8. Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.
9. Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio.
Art. 12
1. Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico del dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, e' attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.
2. In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli esperti una speciale indennita' di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C. L'indennita' e' corrisposta anche sulla tredicesima mensilita'.
3. La stessa indennita' compete ai soggetti di cui all'articolo 11, non appartenenti al servizio.
4. Al servizio sono addetti non piu' di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una meta' tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra meta' alla carriera di concetto della stessa Amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennita' di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.
5. Nell'esercizio di attivita' di verifica indicate nelle lettere b) e c) del secondo comma dell'articolo 9 ciascun esperto puo' richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza collocati dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze.
6. L'esperto nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 1998, N. 361.
Art. 13
1. Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di n. 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - personale degli uffici del registro ed ispettorati compartimentali; n. 50 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - personale amministrativo delle dogane; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - contabili; n. 150 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane. Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti. La disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, si applica anche al ruolo della carriera direttiva delle dogane. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.
2. Alla copertura dei posti recati in aumento dal precedente comma ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto si provvede con le modalita' previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 4 agosto 1975, n. 397, o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei posti recati in aumento ai ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria si provvede o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge oppure mediante concorsi speciali, consistenti in prove attitudinali, le cui modalita' e procedure sono fissate dai relativi bandi, che possono essere espletati anche su base territoriale decentrata ed in deroga alla vigente normativa generale in materia di pubblici concorsi.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata per l'anno 1980 la complessiva spesa di lire 13 miliardi.
Art. 14
1. Per l'anno 1980 e' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, di arredi e di attrezzature e per la fornitura di stampati e di servizi necessari al funzionamento degli uffici tributari, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.
2. Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o piu' enti, ditte e societa' che offrono idonee garanzie di affidabilita' per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati e dei servizi di cui al comma precedente.
Art. 15
1. Per l'anno 1980 nei confronti del personale civile dello Stato appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennita' di prima sistemazione e' elevata a L. 500.000 oltre a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.
2. Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa, nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi trecentosessanta giorni di missione continuativa nella medesima localita'.