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Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Testo in vigore al

Art. 22

1. Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.

2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

3. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo.

Art. 24

1. L'aliquota in natura stabilita dall'art. 22, quando e' corrisposta per la concessione di coltivazione relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e', per una terza parte, devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attivita' economiche ed al suo incremento industriale.

2. A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta, aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.

3. Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore.

Art. 25

1. Con decreto del Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sara' imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 35.

2. Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge.

3. Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4. Fino a quando non sara' stato approvato il disciplinare tipo previsto nei commi precedenti continuera' a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolera', fino alle rispettive scadenze, le attivita' di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

1. Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' imporre particolari prescrizioni per la tutela di esso.

Art. 27

1. Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

2. L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 14.

Art. 28

1. La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente art. 22, e' affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed e' regolata da apposita convenzione stipulata fra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio e l'Ente stesso.

Capo IV. Delle aree riservate allo Stato e delle aggiudicazioni mediante pubblici incanti

Capo V. Disposizioni per l'E.N.I.

Art. 34

1. L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella A) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi.

2. Le societa' di cui al comma precedente hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

3. I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle societa' di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.

4. Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Capo VI. Disposizioni comuni

Art. 36

1. Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione puo' essere stabilito, ove il richiedente ne abbia, fatta espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione del permesso o della concessione siano deferite ad un Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 37

1. Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi, sono disposte dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denunce di danno da parte degli interessati.

Art. 38

1. Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:

  1. 1) non inizia i lavori nei termini prescritti;

  2. 2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorita' mineraria;

  3. 3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 13;

  4. 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;

  5. 5) non corrisponde nei termini il canone;

  6. 6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;

  7. 7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;

  8. 8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.

Art. 39

1. Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

  1. 1) non inizia i lavori nel termine prescritto;

  2. 2) non svolge i programmi, all'esecuzione dei quali la concessione e' stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria;

  3. 3) riduce, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

  4. 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

  5. 5) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

  6. 6) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;

  7. 7) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 20 della presente legge;

  8. 8) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

Art. 40

1. E' istituito, alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale delle miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli.

2. All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e' preposto un direttore nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

3. All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del Corpo delle miniere e funzionari amministrativi del Ministero dell'industria e del commercio nonche' esperti estranei alla Amministrazione da assumersi nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.9

Art. 42

1. Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:

  1. 1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria e' richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;

  2. 2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;

  3. 3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;

  4. 4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti;

  5. 5) sulla sicurezza delle lavorazioni;

  6. 6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione;

  7. 7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;

  8. 8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie;

  9. 9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;

  10. 10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura;

  11. 11) sulla determinazione dei limiti di profondita' dei permessi e delle concessioni;

  12. 12) sui casi di decadenza;

  13. 13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi;

  14. 14) in ogni caso previsto dalla legge.