Sez. 1, Sentenza n. 4130 del 16/06/1983 (Rv. 429079 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE RELATIVO A TALE AMMISSIBILITÀ - RECLAMO - TERMINI - DISCIPLINA EX ART. 739 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE RELATIVO A TALE AMMISSIBILITÀ - RECLAMO - TERMINI - DISCIPLINA EX ART. 739 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
In virtù della forza espansiva dell'art. 742 bis cod. proc. civ., le regole del rito camerale non sono limitate agli Atti di volontaria giurisdizione, ma sono estese a tutti quelli per i quali - secondo una scelta discrezionale del legislatore - è prevista la decisione in camera di consiglio, ancorché presuppongano una fase contenziosa e sfocino in un provvedimento di natura decisoria e definitiva, dal momento che la scelta del rito camerale non contrasta né con i principi di uguaglianza e di difesa, quando, accertata la possibilità dell'instaurazione di un valido contraddittorio, le parti si trovino in una concreta posizione di parità. Pertanto, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, poiché il giudizio sull'ammissibilità della relativa Azione ai sensi dell'art. 274 cod. civ., pur avendo natura decisoria, si svolge con il rito camerale, il decreto del tribunale che decide su tale ammissibilità è reclamabile innanzi alla Corte d'appello nei termini di cui all'art. 739 cod. proc. civ.. (V 5950/81, mass n 416723; (V 5880/79, mass n 402550).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)