Sez. 3, Sentenza n. 2861 del 30/10/1972 Ud. (dep. 12/04/1973) Rv. 123826 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE - MOMENTO E LUOGO - DETERMINAZIONE - IMPOSSIBILITA - CRITERIO SUSSIDIARIO - NECESSITA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE - MOMENTO E LUOGO - DETERMINAZIONE - IMPOSSIBILITA - CRITERIO SUSSIDIARIO - NECESSITA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE.*
Quando non e possibile stabilire il luogo e il momento di scioglimento dell'associazione per delinquere, bisogna ricorrere al criterio sussidiario che per lo scioglimento fa riferimento all'ultimo reato commesso dagli associati in esecuzione del pactum sceleris. Tale criterio soddisfa l'esigenza di dover determinare il giudice competente territorialmente a conoscere del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)