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Sez. 2, Ordinanza n. 7675 del 30/03/2026 (Rv. 677621-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Azione di rivendica proposta da uno dei comproprietari - Eccezione di proprietà esclusiva del bene da parte del convenuto - Litisconsorzio necessario degli altri comproprietari - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677621-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO

Qualora un comproprietario agisca in rivendica, non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari se il convenuto eccepisce la proprietà esclusiva del bene, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale, perché, essendo l'eccezione volta soltanto al rigetto dell'avversa domanda, l'eventuale accertamento incidentale sulla proprietà non è suscettibile di passare in giudicato.

Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)