Sez. 3, Ordinanza n. 21264 del 30/07/2024 (Rv. 671844-01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Annullamento della sentenza di primo grado in appello - Contestuale adozione di un'identica statuizione di merito - Effetti - Caducazione del titolo esecutivo - Mera trasformazione del titolo - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
La sentenza che, all'esito del giudizio di appello, dichiara la nullità per vizio formale o per error in procedendo della sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva), anche se è contestualmente adottata una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata, determina la caducazione del titolo esecutivo (rilevabile ex officio sia dal giudice dell'esecuzione, sia da quello dell'opposizione esecutiva) e non solo la sua trasformazione, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi già compiuti.
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)