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Sez. 3, Ordinanza n. 21264 del 30/07/2024 (Rv. 671844-01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Annullamento della sentenza di primo grado in appello - Contestuale adozione di un'identica statuizione di merito - Effetti - Caducazione del titolo esecutivo - Mera trasformazione del titolo - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671844-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

La sentenza che, all'esito del giudizio di appello, dichiara la nullità per vizio formale o per error in procedendo della sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva), anche se è contestualmente adottata una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata, determina la caducazione del titolo esecutivo (rilevabile ex officio sia dal giudice dell'esecuzione, sia da quello dell'opposizione esecutiva) e non solo la sua trasformazione, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi già compiuti.

Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)