diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 15122 del 12/05/2022 (Rv. 664661 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione da parte del soggetto che ha proposto il giudizio di merito - Ammissibilità - Condizioni - Ragionevoli dubbi sulla giurisdizione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664661-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in via definitiva ed immodificabile, per evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dallo stesso soggetto che aveva adito il giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancata utilizzazione, evidenziando che il dubbio era dipeso dall'erronea indicazione, nello stesso provvedimento della P.A., dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione).

Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)