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Sez. 1, Sentenza n. 1303 del 20/05/1963 (Rv. 261939 - 01)

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - NEGOZI CONCLUSI DAL CURATORE - MANCANZA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - ANNULLABILITA.*
Stato
decisa il 1963-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261939-01

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - NEGOZI CONCLUSI DAL CURATORE - MANCANZA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - ANNULLABILITA.*

La Mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato prevista dallo art 35 della legge sulla disciplina del fallimento (RD 16 marzo 1942 n 267), ad integrazione dei poteri del curatore nell'esplicare attivita negoziale, importa non gia la nullita dei negozi compiuti, ma soltanto l'annullabilita degli stessi, che puo essere fatta valere o eccepita solo dal fallimento, che e la parte nel cui interesse la norma dell'art 35 e stabilita. (Conf 522/61).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)