Sez. 1, Ordinanza n. 679 del 12/04/1976 Cc. (dep. 01/09/1976) Rv. 134285 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPOSSIBILITA DI ADEMPIERE COME CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA CONDIZIONE DEL RISARCIMENTO - CRITERI PER DETERMINARNE LA SUSSISTENZA.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPOSSIBILITA DI ADEMPIERE COME CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA CONDIZIONE DEL RISARCIMENTO - CRITERI PER DETERMINARNE LA SUSSISTENZA.*
Il risarcimento del danno previsto dall'ultimo comma dell'art 176 cod pen non puo essere considerato come un elemento a se, ma, deve, nel quadro delle dimostrazioni di ravvedimento che il condannato deve fornire, essere valutato come atto comprovante, con il pentimento e la riprovazione per il delitto commesso, la fattiva volonta del reo di eliminarne o attenuarne, anche e soprattutto con proprio sacrificio, le conseguenze dannose. Deve, in altri termini, essere precipuamente considerato, non tanto nella sua funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, quanto sotto il profilo soggettivo, come concreta manifestazione del sincero proposito di fare tutto il possibile per sanare le ferite prodotte dal delitto. Ne consegue che, pur dovendosi riconoscere che la 'impossibilita di adempierè le obbligazioni civili prevista dall'ultima parte dell'art 176 cod pen come causa di esclusione della condizione di cui trattasi, non puo identificarsi con la Mancanza assoluta di qualsivoglia risorsa economica; d'altra parte, non puo neanche prescindersi, nei casi concreti, dall'accertare, perche la condizione possa considerarsi avverata, che il condannato abbia dimostrato un effettivo interessamento e abbia fatto quanto in suo potere anche con sacrifici personali per lenire le conseguenze materiali e morali del proprio fallo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)