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Sez. U, Sentenza n. 4704 del 22/12/1976 (Rv. 383451 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD UN'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - DECORRENZA - RIFERIMENTO ALLA SOLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI INTEGRAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383451-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD UN'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - DECORRENZA - RIFERIMENTO ALLA SOLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI INTEGRAZIONE.*

Qualora a seguito di giudizio di opposizione alla stima il giudice abbia riconosciuto all'espropriato il diritto ad un'integrazione dell'indennita di espropriazione gia liquidata e depositata, debbono essere corrisposti altresi gli interessi dal momento dell'espropriazione, da computarsi con riferimento alla sola somma ancora dovuta a titolo di integrazione e non gia sulla complessiva indennita di espropriazione. (V 3924/75, mass n 378188).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)