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Sez. 2, Sentenza n. 4557 del 31/10/1989 (Rv. 464027 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO E DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CUMULABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464027-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO E DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CUMULABILITÀ.*

Allorquando il giudice è chiamato ad accertare la risoluzione del contratto, non in via incidentale e strumentale rispetto allo invocato risarcimento del danno, ma perché gli è richiesta sul punto un'autonoma pronuncia con efficacia di giudicato, la risoluzione integra l'oggetto di una domanda distinta da quella risarcitoria e le due pretese debbono essere cumulate, a norma dell'art. 10 cod. proc. civ., ai fini della Competenza per valore. (Conf 5983/87, mass n 454358).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)