Sez. 1, Sentenza n. 8782 del 31/05/2012 (Rv. 622801 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Domanda riconvenzionale di condanna del fallimento attore in revocatoria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Esclusività del rito speciale di accertamento del passivo - Conseguenze - Omessa pronuncia sulla domanda inammissibile - Vizio della sentenza - Esclusione - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE
Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare per la revocatoria di un contratto (nella specie, vendita immobiliare conclusa in periodo sospetto), la domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere la condanna del fallimento al pagamento di un credito derivante dal medesimo contratto (nella specie, restituzione del prezzo versato) è inammissibile, per violazione degli artt. 52 e 93 legge fall., i quali sanciscono l'esclusività del rito speciale di accertamento del passivo; ne consegue che l'omessa pronuncia, in quanto relativa a domanda inammissibile, non integra un vizio della sentenza, né rileva come motivo di ricorso per cassazione, facendo difetto l'obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)