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Sez. 2, Sentenza n. 8555 del 12/04/2006 (Rv. 588598 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Spettanza - Condizioni - Conclusione dell'affare - Nozione - Contratto preliminare di vendita di cosa altrui - Inclusione.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588598-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

In tema di mediazione, poiché, ai sensi dell'art. 1755 cod. civ., per atto conclusivo dell'affare deve intendersi qualsiasi operazione che comporti un'utilità economica, spetta la provvigione al mediatore se, per effetto del suo intervento, le parti abbiano stipulato un contratto preliminare di vendita di cosa altrui, che non è nullo né annullabile, ma fa sorgere a carico del promittente venditore l'obbligo di acquistare dal proprietario il bene, al fine i ritrasferirlo al promissario acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1757

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)