Sez. 5, Sentenza n. 7309 del 17/12/2014 Ud. (dep. 18/02/2015) Rv. 262744 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO | Appello - Mancata esclusione della recidiva derivante da condanna per reati estinti ad ogni effetto penale - Questione rilevabile di ufficio dal giudice di appello - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO
La esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto di impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. che consente di effettuare, quando occorre, il giudizio di comparazione tra circostanze, ma non di procedere ad un diverso giudizio di bilanciamento. (Fattispecie in cui con l'atto di appello era stato sollecitato un più favorevole giudizio di comparazione previa disapplicazione, e non esclusione, della recidiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 106 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)