Sez. 1, Sentenza n. 54882 del 12/09/2018 Cc. (dep. 07/12/2018) Rv. 274558 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al servizio sociale – Allegazione da parte dell’istante di svolgere attività lavorativa – Dovere di verifica da parte del tribunale di sorveglianza – Sussistenza – Richiesta dell’istante di non assumere informazioni presso il datore di lavoro – Rilevanza – Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora l'istante alleghi di svolgere attività lavorativa, incombe sul tribunale di sorveglianza il dovere di attivare ogni utile potere di controllo e verifica – anche a mezzo della polizia giudiziaria – sull'effettivo svolgimento della stessa, pur quando l'istante abbia chiesto di non assumere informazioni presso il datore di lavoro onde evitare conseguenze pregiudizievoli. (In motivazione la Corte ha precisato che chi invoca un beneficio penitenziario ha un onere di lealtà procedimentale, in forza del quale deve collaborare affinché si possano accertare tutte le condizioni oggetto di allegazione, residuando, qualora intenda sottrarvisi, la facoltà di rinunciare alla relativa istanza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 185, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)