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Sez. T, Ordinanza n. 2385 del 31/01/2025 (Rv. 673827-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Elusione fiscale - Violazione del contraddittorio preventivo - Profilo di nullità non denunciato dal ricorrente - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673827-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di contestazioni di tipo antielusivo, la natura impugnatoria del giudizio tributario implica la non rilevabilità d'ufficio di profili di nullità dell'atto differenti da quelli specificamente denunciati dal ricorrente, salve le ipotesi previste dall'art. 7-ter della l. n. 212 del 2000, ed è, pertanto, viziata da ultrapetizione la pronuncia, con cui è rilevata d'ufficio la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dal d.lgs. n. 358 del 1997, ove il contribuente abbia invece denunciato il vizio di motivazione dell'atto medesimo.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 4, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)