Codice civile
Testo in vigore al
Art. 235 Disconoscimento di paternita'
1. L'azione per il disconoscimento di paternita' del figlio concepito durante il matrimonio e' consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito e' ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita'.168
2. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.
3. L'azione di disconoscimento puo' essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta' in tutti i casi in cui puo' essere esercitata dal padre.
Sezione II. Delle prove della filiazione legittima
Art. 236 Atto di nascita e possesso di stato
1. La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
2. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.
Art. 237 Fatti costitutivi del possesso di stato
1. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
2. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
1) che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;
2) che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;
3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
4) che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.
Art. 238 Atto di nascita conforme al possesso di stato
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
2. Parimenti non si puo' contestare la legittimita' di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.
Art. 239 Supposizione di parto o sostituzione di neonato
1. Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorche' vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241.
2. Parimenti si puo' contestare la legittimita' del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.
Art. 240 Mancanza dell'atto di matrimonio
1. La legittimita' del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non puo' essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimita' sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita.
Art. 241 Prova con testimoni
1. Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione puo' darsi col mezzo di testimoni.
2. Questa prova non puo' essere ammessa che quando vi e' un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.
Art. 242 Principio di prova per iscritto
1. Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.
Art. 243 Prova contraria
1. La prova contraria puo' darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non e' figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non e' figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternita'.
Sezione III. Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimita'
Art. 244 Termini dell'azione di disconoscimento
1. L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.118
2. Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui e' nato il figlio o in cui e' la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.61118
3. L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore eta' o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
4. L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di eta' inferiore.
Art. 245 Sospensione del termine
1. Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternita' si trova in stato di interdizione per infermita' di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente e' sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione puo' tuttavia essere promossa dal tutore.
Art. 246 Trasmissibilita' dell'azione
1. Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternita' muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:
1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
Art. 247 Legittimazione passiva
1. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
2. Se una delle parti e' minore o interdetta, l'azione e' proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
3. Se una delle parti e' un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione e' proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
4. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
Art. 248 Legittimazione all'azione di contestazione della legittimita'. Imprescrittibilita'
1. L'azione per contestare la legittimita' spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
2. L'azione e' imprescrittibile.
3. Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
4. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Art. 249 Reclamo della legittimita'
1. L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed e' morto in eta' minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore eta', puo' essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori e, in loro mancanza, contro i loro eredi.
2. L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.
Capo II. Della filiazione naturale e della legittimazione
Sezione I. Della filiazione naturale
§ 1. Del riconoscimento dei figli naturali
Art. 250 Riconoscimento
1. Il figlio naturale puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
2. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
3. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non puo' avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento.
4. Il consenso non puo' essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi e' opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
5. Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'.
Art. 251 Riconoscimento di figli incestuosi
1. I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinita'. Quando uno solo dei genitori e' stato in buona fede, il riconoscimento del figlio puo' essere fatto solo da lui.
2. Il riconoscimento e' autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Art. 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima
1. Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
2. L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio e' affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.
3. Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
4. E' altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
Art. 253 Inammissibilita' del riconoscimento
1. In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
Art. 254 Forma del riconoscimento
1. Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.111112a
2. La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.
Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto
1. Puo' anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.