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Sez. 2, Sentenza n. 8194 del 11/08/1990 (Rv. 468795 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - OMISSIONE O TARDIVITÀ - ECCEZIONE DEL VENDITORE CONVENUTO IN SEDE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI RIDUZIONE DEL PREZZO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468795-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - OMISSIONE O TARDIVITÀ - ECCEZIONE DEL VENDITORE CONVENUTO IN SEDE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI RIDUZIONE DEL PREZZO - NECESSITÀ.*

La mancata o intempestiva denunzia dei vizi della cosa venduta nel termine di otto giorni dalla scoperta, è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia, già sorto in suo favore con la correlativa obbligazione del venditore, per effetto immediato e diretto del perfezionamento del contratto, ed essa, pertanto, come fatto impeditivo o estintivo del diritto fatto valere, deve essere espressamente eccepita dal venditore convenuto per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo. Da ciò deriva, in applicazione delle ordinarie regole sull'incidenza dell'Onere della prova, che al compratore che agisce basta provare l'esistenza del vizio, quale solo presupposto necessario per l'Esercizio del diritto, mentre incombe al venditore che eccepisce la decadenza di dimostrare il fondamento dell'eccezione, vale a dire il fatto (scoperta del vizio, ricevimento della cosa) dal cui compimento la legge fa decorrere il termine di decadenza, e l'avvenuto decorso di detto termine al momento della denuncia o della citazione, e solo in tal caso spetterà al compratore dare la prova contraria, di avere cioè denunciato in precedenza ed in tempo utile il vizio. (Conf 1888/83, mass n 426737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)