Ordinamento finanziario della Valle d'Aosta
Testo in vigore al
Art. 6
1. L'Intendenza di finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporra' mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa, spetta a norma degli articoli 2 e 4.
2. Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' consentita la emissione senza alcun limite di importo.1
Art. 7
1. La restituzione di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, di inesigibilita' o per altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate.
2. All'uopo nel bilancio della Regione verra' istituito apposito capitolo di spesa.1
Art. 8
1. Qualora la Regione istituisca con legge imposte e sovraimposte regionali dovra' osservare i principi dell'ordinamento tributario dello Stato, come previsto dall'art. 12 dello Statuto.1
Art. 9
1. Le leggi statali relative all'imposizione e alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle Province, delle Camere di commercio, industria e agricoltura, degli Enti provinciali per il turismo e degli altri Enti e servizi provinciali assorbiti dalla Regione si applicano nel territorio della Valle d'Aosta e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione regionale.
2. A quest'ultima, in luogo della cessata Amministrazione provinciale di Aosta, sono attribuite le quote di tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le Province ai sensi della legislazione statale.1
Art. 10
1. La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.1
Art. 11
1. Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.
2. La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.
3. La Giunta indica altresi' gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.
4. Gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.1
Art. 12
1. Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 sono attribuite alla Regione le seguenti quote di tributi erariali, indicati nell'art. 4, da applicarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale competente:
1) anno 1951: 1/10 imposta di ricchezza mobile;
2. 8/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica;
3. 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi;
4. anno 1952: 1/10 imposta di ricchezza mobile;
5. 9/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica;
6. 3/10 proventi del monopolio sui tabacchi;
7. anno 1953: 1/10 imposta di ricchezza mobile;
8. 9/10 imposta governativa sui gas ed energia elettrica;
9. 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi;
10. anno 1954: 1/10 imposta di ricchezza mobile;
11. 2/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica.1
Art. 13
1. Il versamento alla Regione per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 delle quote di tributi erariali previste negli articoli 2 e 12 della presente legge, eccezione fatta dei nove decimi dei canoni per concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico gia' corrisposti in base all'art. 12 dello Statuto, sara' disposto con deduzione degli acconti concessi per gli anni medesimi.1
Art. 14
1. Il recupero della spesa di lire un miliardo da sostenersi dallo Stato per conto della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 5 della legge 1 agosto 1954, n. 846 per l'esecuzione della Convenzione sul traforo del Monte Bianco, sara' effettuato in dieci rate annuali dell'ammontare degli effettivi versamenti da parte dello Stato, a partire dall'esercizio successivo a quello dei versamenti medesimi.
Art. 15
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a tutto il 30 giugno 1955 sara' fronteggiato con riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.1
Art. 16
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1951.
2. Essa restera' in vigore fino alla data di attuazione del regime di zona franca previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
3. Le eventuali successive modifiche alla presente legge saranno apportate con legge ordinaria, d'accordo con la Giunta regionale.1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - VANONI ANDREOTTI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO