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Sez. 3, Ordinanza n. 1194 del 31/03/1978 Cc. (dep. 10/05/1978) Rv. 139231 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRAVVENZIONI - VALORI DICHIARATI - NON CORRISPONDENZA A QUELLI ACCERTATI - POSSIBILITA ISPETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITA DELLA INFEDELE DICHIARAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-31
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139231-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRAVVENZIONI - VALORI DICHIARATI - NON CORRISPONDENZA A QUELLI ACCERTATI - POSSIBILITA ISPETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITA DELLA INFEDELE DICHIARAZIONE.*

L'art 303 DPR 23 gennaio 1973, n 43 configura come illecito penale contravvenzionale (ora depenalizzato), la non corrispondenza dei valori dichiarati delle merci importate a quelli accertati e come illecito fiscale anche l'inesatta indicazione del valore, sempre che il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso; dal che si desume che la possibilita data all'amministrazione doganale, attraverso la visita delle merci (art 59) ed il loro esame tecnico (art 61), di determinare il reale valore in contraddittorio col dichiarante e salve le impugnative a quest'ultimo riconosciute (art 64 e seguenti), non esaurisce la garanzia che il tributo doganale venga in ogni caso assolto nella misura dovuta, si da escludere in via assoluta la Rilevanza penale (o la illiceita fiscale) della dichiarazione infedele della parte.*

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 59, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 61, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 64, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)