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Sez. 5, Sentenza n. 4053 del 21/03/2001 (Rv. 544982 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Applicazione dell'art. 39 bis del d.P.R. n. 636/72 - Richiesta in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Potere del giudice di escludere le sanzioni non penali ex art. 39 bis del d.P.R. n. 636/72 - Esercizio - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544982-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

La richiesta di applicazione dell'art. 39 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, avanzata per la prima volta in appello, non è inammissibile, atteso che la richiesta di escludere l'applicabilità delle sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, quando la violazione è giustificata da obbiettive condizione di incertezza sulla potata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce, essendo diretta a sollecitare un potere di cui le Commissioni Tributarie possono avvalersi anche d'ufficio, non può ritenersi domanda nuova in senso stretto (non proponibile nel giudizio di appello ex art. 345 cod. proc. civ.). Detto potere delle Commissioni Tributarie è, peraltro, discrezionale per quanto attiene alla valutazione delle condizioni obbiettive di incertezza normativa e, pertanto, il suo esercizio (o il mancato esercizio) non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)