Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Testo in vigore al
Art. 9
1. Le marche assicurative relative a periodi anteriori di oltre 5 anni alla data di consegna all'istituto nazionale della previdenza sociale delle tessere personali su cui sono applicate sono inefficaci a tutti gli effetti e e non sono rimborsabili.
2. Sono tuttavia pienamente efficaci le marche assicurative riferentisi a periodi anteriori al quinquennio di cui al comma precedente qualora le tessere siano consegnate all'Istituto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte di cui all'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, deve essere presentata all'Istituto non oltre cinque anni dalla data del loro rilascio.10
Capo 2°. Contributi figurativi
Art. 10
1. I periodi di cui all'art. 56, lett. a), numeri 1 e 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4 commi 1° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono riconosciuti come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, sempreche' per detti periodi non continui a sussistere in favore dell'assicurato l'obbligo della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ovvero dell'iscrizione alle forme di previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che comporti l'esclusione dalla assicurazione obbligatoria predetta.
2. Per il riconoscimento ai fini sopra indicati dei periodi di cui all'art. 56, lett. a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4, commi 1° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nella assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia, di disoccupazione indennizzata o di degenza in regime di assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.5
3. I periodi di servizio militare di cui agli articoli 56, lett. a), n. 1, e 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non sono riconosciuti quando siano computabili per le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria o degli altri trattamenti di previdenza indicati al primo comma del presente articolo.23
Art. 11
1. Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all'art. 56, lett. a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, l'assicurato deve produrre un certificato rilasciato dall'Ente previdenziale dal quale e' stato assistito. Qualora non abbia diritto all'assistenza da parte di un Ente previdenziale l'assicurato deve denunciare all'istituto nazionale della previdenza sociale la data d'inizio della malattia entro 60 giorni dalla data stessa, allegando una dichiarazione medica di parte; ove la denuncia sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malattia, perdurando la stessa, sono riconosciuti a decorrere dal 60° giorno anteriore a quello della denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione della malattia l'assicurato deve farne denuncia all'Istituto allegando altra dichiarazione medica; in caso di inosservanza di detto termine sono riconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazione gia' presentata.
2. Non sono riconosciute ai fini predetti le malattie di durata inferiore a 15 giorni.5
Art. 12
1. I periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, stabiliti dall'art. 5 e dal primo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa sempreche' l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione e non si verifichino nei suoi confronti le condizioni di cui al primo comma del precedente art. 10.
2. I periodi sopra citati sono riconosciuti utili altresi' agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e alle indennita' di disoccupazione, purche' nel quinquennio antecedente a ciascun periodo di interruzione obbligatoria l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione rispettivamente nell'assicurazione per la tubercolosi o nell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, o un periodo corrispondente di lavoro soggetto a dette assicurazioni, e purche' non debba essere altrimenti assicurata per i periodi stessi.1219
3. Il periodo di interruzione obbligatoria del lavoro deve in ogni caso verificarsi nel corso di prestazione d'opera determinante l'obbligo dell'assicurazione per la quale il periodo stesso e' riconosciuto ai sensi dei due precedenti commi.
Art. 13
1. L'importo dei contributi che possono essere riconosciuti per i periodi di cui agli articoli 10 e 12 del presente decreto e' calcolato sulla media arrotondata per eccesso dei contributi versati, o accreditati per i lavoratori agricoli, per le singole assicurazioni nell'anno anteriore a ciascun periodo.
2. Per i periodi di servizio militare di cui all'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si computa come versato per ciascuna settimana il contributo corrispondente alla prima classe della tabella B, n. I, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Lo stesso contributo e' computato per i periodi considerati nel primo comma qualora l'assicurato non possa far valere alcun contributo nell'anno anteriore a ciascun periodo.
3. Non si fa luogo al riconoscimento dei contributi ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa in favore degli assicurati gia' titolari di una pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti o delle forme di previdenza sostitutive o di altro trattamento che comporti l'esclusione dall'assicurazione predetta, per periodi successivi alla decorrenza della pensione stessa.15
Capo 3°. Contributi volontari
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432
Art. 15
1. L'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve risultare in possesso alla data della scadenza di validita' di ciascuna tessera di uno dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, computando i contributi obbligatori e quelli volontari, per il quinquennio precedente la data stessa.
2. Nel caso che il versamento dei contributi volontari sia effettuato mediante pagamento diretto l'assicurato deve risultare in possesso del sopradetto requisito alla scadenza del biennio dalla data di decorrenza dell'autorizzazione e, successivamente, alla scadenza di ciascun biennio.
3. Qualora durante il periodo di validita' della tessera il titolare dell'autorizzazione sia nuovamente soggetto all'obbligo delle assicurazioni per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, le marche assicurative dovranno essere applicate dal datore di lavoro sulla tessera stessa, sulla quale l'assicurato, in caso di ulteriore cessazione o sospensione dell'obbligo assicurativo, potra' continuare il versamento dei contributi volontari sino alla scadenza della validita'.7
Art. 16
1. I contributi volontari per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per i periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatoria di pensione. Parimenti non possono essere versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria, o delle forme di previdenza o dei trattamenti sopracitati.311
2. Si considerano comunque validi a tutti gli effetti i contributi volontari versati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Titolo II. Le prestazioni
Capo 1°. Prestazioni per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Art. 17
1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti dal primo comma dell'art. 9, sub art. 2, e del primo comma dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' e per il diritto alla pensione ai superstiti, possono essere computati in favore dei lavoratori agricoli giornalieri, per ciascun anno agrario di iscrizione negli elenchi anagrafici, non piu' di:
a) 156 contributi giornalieri per i braccianti uomini con la qualifica di permanenti, abituali o occasionali:
b) 104 contributi giornalieri per le donne e i giovani con le qualifiche indicate alla precedente lettera a) e per i braccianti con la qualifica di eccezionali;
c) 70 contributi giornalieri per le donne e i giovani con la qualifica di eccezionali.14
2. Ove la iscrizione negli elenchi anagrafici sia limitata ad un periodo inferiore all'anno agrario, in luogo rispettivamente di 156, 104 e 70 contributi si computa un numero di contributi giornalieri proporzionale a ciascuna frazione di anno.
3. Qualora il lavoratore rivesta contemporaneamente la qualifica di giornaliero di campagna e di operaio non agricolo si fa luogo all'applicazione della norma contenuta nel comma precedente, considerando ridotto il periodo di iscrizione negli elenchi di tanti mesi, settimane, giorni quanti sono quelli durante i quali, nel corso dell'anno agrario, la contribuzione risulta effettuata secondo le norme comuni.
4. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidita', richiesto dal primo comma dell'art. 9, sub art. 2, citato per i lavoratori agricoli giornalieri eccezionali, resta fissato in 104 giornate per gli uomini e in 70 giornate per le donne e i giovani.
5. Per la determinazione dell'ammontare della pensione annua sono computati tanti contributi di cui alla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, quante sono le giornate di lavoro attribuite ai singoli lavoratori dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Art. 18
1. La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
2. Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
3. Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda.19
Art. 19
1. La pensione di riversibilita' di cui all'ultimo comma dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, compete ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni, che non siano gia' titolari di pensione diretta, purche' alla morte dell'assicurato o del pensionato essi risultino a di lui carico e sempreche' non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pur esistendo, questi non abbiano titolo alla pensione.
2. Ai fini del diritto alla pensione di riversibilita' i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento.
3. Conserva il diritto alla pensione di riversibilita' dopo il compimento del 18° anno il figlio riconosciuto inabile al lavoro ai sensi del successivo art. 39 nel periodo compreso fra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento della predetta eta'.
Art. 20
1. La riduzione dei periodi minimi di contribuzione prevista dall'art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' applicabile anche agli effetti del diritto alla pensione in favore dei superstiti di assicurato, secondo le aliquote stabilite per la pensione di invalidita'.
2. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo sopracitato si applica nei confronti degli assicurati che compiano l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia o siano riconosciuti invalidi o per i quali si verifichi il decesso nel periodo di validita' dell'articolo medesimo. Al verificarsi delle dette circostanze gli assicurati devono risultare in possesso di uno dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione al versamento dei
contributi volontari.15
Art. 21 Articolo abrogato dalla l. 12 agosto 1962, n. 133816
Art. 22
1. Qualora, dopo la consegna del libretto di pensione all'interessato, sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi o siano presentate tessere assicurative o versati contributi per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, sempreche' nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione stessa viene riliquidata secondo le norme comuni e l'eventuale aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si e' verificato il tardivo adempimento.
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338
Art. 24
1. La disposizione di cui al primo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si applica nei casi di ricovero in luogo di cura a tipo sanatoriale o postsanatoriale a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.
2. L'assicurato riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, puo' invece ottenere la pensione per invalidita' nel periodo in cui usufruisce di cura ambulatoria o di indennita' postsanatoriale.
3. La trattenuta di cui al secondo comma dell'art. 72 ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale avviene il ricovero per la tubercolosi del pensionato e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la dimissione.
Art. 25
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903
La disposizione dell'art. 12 sopra citato, con i limiti di cui al comma precedente, si applica altresi' ai pensionati il cui trattamento di pensione sia a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Le somme trattenute sono accreditate alle rispettive gestioni.13
Art. 26
1. Il pagamento della pensione di invalidita' e' sospeso quando l'avente diritto presti opera alle dipendenze di terzi, in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati o invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, con una retribuzione superiore ad un terzo del guadagno normale che aveva anteriormente al riconoscimento dell'invalidita' se si tratta, di
operaio o alla meta', se si tratta di impiegato.
2. La sospensione del pagamento della pensione ha inizio a partire dalla rata avente scadenza nel bimestre successivo a quello nel quale avviene l'assunzione obbligatoria, o nel bimestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per le assunzioni gia' avvenute, e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro. I contributi eventualmente versati per il corrispondente periodo di lavoro sono computati ai sensi del precedente art. 21.
3. Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati per invalidita' in forza della legislazione speciale sopra richiamata e' tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione a qualsiasi titolo ad essi corrisposta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. Esso e' inoltre tenuto a comunicare all'Istituto la data di cessazione del rapporto di lavoro entro 15
giorni dalla data stessa.1
Art. 27
1. I beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, i quali possano far valere nella assicurazione stessa contributi versati o accreditati o periodi considerati coperti di contribuzione ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e del presente decreto, qualunque sia il numero dei contributi complessivamente risultanti, hanno diritto ad un supplemento annuo di pensione pari al 20% dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione stessa, esclusa la quota di concorso dello Stato. Il supplemento di cui al precedente comma spetta, su richiesta dell'interessato, dalla data di decorrenza della pensione qualora sussistano a tale data le condizioni di eta' o di invalidita' previste dall'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, o dal primo giorno del mese successivo alla data in cui tali condizioni si sono verificate.
2. Ove trattisi di contributi relativi a periodi di lavoro effettuati successivamente alla liquidazione della pensione per invalidita' o per vecchiaia a carico del trattamento speciale di previdenza, il supplemento e' liquidato con l'osservanza delle norme di cui all'art.
3. 21 del presente decreto.
4. Il supplemento di pensione e' a carico dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo adeguamento, ed e' riversibile, in caso di morte del pensionato, nella misura e nei modi previsti dagli ordinamenti delle singole forme di previdenza e degli altri trattamenti che hanno dato luogo alla concessione della pensione.
5. Il pagamento del supplemento di pensione avviene, di regola, contemporaneamente al pagamento delle rate della pensione.6
Art. 28
1. Le prestazioni di cui all'art. 81 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono essere concesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sempreche' non rientrino nella competenza degli Enti previdenziali istituiti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai pensionati di invalidita', nonche' agli assicurati per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti che alla data della domanda di assistenza possano far valere almeno due anni di assicurazione e i requisiti di contribuzione previsti per l'ultimo quinquennio per il diritto alla pensione di invalidita'.
Capo 2°. Prestazioni per la tubercolosi
Art. 29
1. Il marito di donna assicurata per la tubercolosi, vivente a carico della stessa, ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione nei
limiti stabiliti per gli altri familiari.
2. I figli e i fratelli e le sorelle viventi a carico dell'assicurato che si trovino nelle condizioni previste per l'assicurato dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954,n. 657, conservano il diritto alle prestazioni sanitarie e alla indennita' post-sanatoriale, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente o dalla dichiarazione di guarigione clinica o di
stabilizzazione, anche se hanno superato i limiti di eta' previsti
dall'art. 1 della legge stessa.17