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Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata, e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

  2. 2) «rete ad altissima capacità»: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l’utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

  3. 3) «mercati transnazionali»: mercati individuati conformemente all’articolo 65 che coprono l’Unione, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;

  4. 4) «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l’eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

    1. a) «servizio di accesso a internet» quale definito all’articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;

    2. b) «servizio di comunicazione interpersonale»;

    3. c) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;

  5. 5) «servizio di comunicazione interpersonale»: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

  6. 6) «servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero»: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente — ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale — o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

  7. 7) «servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero»: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente — ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale — o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

  8. 8) «rete pubblica di comunicazione elettronica»: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;

  9. 9) «punto terminale di rete»: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato a un numero di utente finale o a un nome di utente finale;

  10. 10) «risorse correlate»: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

  11. 11) «servizio correlato»: un servizio correlato a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l’autofornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides — EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza;

  12. 12) «sistema di accesso condizionato»: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione e/o intesa secondo i quali l’accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

  13. 13) «utente»: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

  14. 14) «utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

  15. 15) «consumatore»: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;

  16. 16) «fornitura di una rete di comunicazione elettronica»: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;

  17. 17) «apparecchiature di televisione digitale avanzate»: apparecchiature di decodifica destinate al collegamento con i televisori o televisori digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

  18. 18) «interfaccia per programmi applicativi» o «API»: interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature di televisione digitale avanzate per i servizi radiofonici e televisivi digitali;

  19. 19) «allocazione di spettro radio»: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

  20. 20) «interferenza dannosa»: un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione o nazionali applicabili;

  21. 21) «sicurezza delle reti e dei servizi»: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione elettronica;

  22. 22) «autorizzazione generale»: il regime giuridico istituito da uno Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva;

  23. 23) «punto di accesso senza fili di portata limitata»: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;

  24. 24) «rete locale in radiofrequenza» o «RLAN» (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva uno spettro radio armonizzato;

  25. 25) «spettro radio armonizzato»: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

  26. 26) «uso condiviso dello spettro radio»: l’accesso da parte di due o più utenti per l’utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell’ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un’autorizzazione generale, di diritti d’uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l’accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l’uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d’uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l’applicazione del diritto della concorrenza;

  27. 27) «accesso»: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l’altro: l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’ordinazione preventiva, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale;

  28. 28) «interconnessione»: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

  29. 29) «operatore»: un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

  30. 30) «rete locale»: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;

  31. 31) «chiamata»: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;

  32. 32) «servizio di comunicazione vocale»: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

  33. 33) «numero geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;

  34. 34) «numero non geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffa maggiorata;

  35. 35) «servizio di conversazione globale»: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;

  36. 36) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP» (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un’autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;

  37. 37) «PSAP più idoneo»: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;

  38. 38) «comunicazione di emergenza»: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e lo PSAP con l’obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d’urgenza dai servizi di emergenza;

  39. 39) «servizio di emergenza»: un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente, in conformità del diritto nazionale;

  40. 40) «informazioni sulla localizzazione del chiamante»: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall’infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica fissa i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete;

  41. 41) «apparecchiature terminali»: apparecchiature terminali quali definite all’articolo 1, punto 1), della direttiva 2008/63/CE della Commissione1;

  42. 42) «incidente di sicurezza»: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica.

Capo II. Obiettivi

Art. 3 Obiettivi generali

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere i compiti di regolamentazione indicati nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri, la Commissione, il gruppo «Politica dello spettro radio» e il BEREC contribuiscono al conseguimento di tali obiettivi. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti contribuiscono nell’ambito della propria competenza a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

2. Nel contesto della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché il BEREC, la Commissione e gli Stati membri perseguono ciascuno dei seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:

  1. a) promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità — comprese le reti fisse, mobili e senza fili — e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell’Unione;

  2. b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un’efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

  3. c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti in e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati in tutta l’Unione, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e favorendo l’uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l’innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);

  4. d) promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione, garantendo la connettività e l’ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità — comprese le reti fisse, mobili e senza fili — e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze — ad esempio in termini di prezzi accessibili — di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

3. Quando stabilisce parametri di riferimento e riferisce in merito all’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita, ove necessario, dagli Stati membri, dalle autorità nazionali di regolamentazione, dal BEREC e dal gruppo «Politica dello spettro radio».

4. Nel perseguire le finalità programmatiche di cui al paragrafo 2, specificate nel presente paragrafo, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l’altro:

  1. a) promuovono la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell’arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il gruppo «Politica dello spettro radio» e con la Commissione;

  2. b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;

  3. c) applicano il diritto dell’Unione secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2;

  4. d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

  5. e) tengono debito conto della varietà delle condizioni attinenti all’infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio di uno Stato membro, ivi compresa l’infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;

  6. f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell’interesse dell’utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali competenti agiscano in modo imparziale, obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato.

Art. 4 Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione in linea con le politiche dell’Unione per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine prendono in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.

2. Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3. Gli Stati membri, nell’ambito del gruppo «Politica dello spettro radio», cooperano tra di loro e con la Commissione in conformità del paragrafo 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione:

  1. a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare la presente direttiva;

  2. b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare la presente direttiva e altra legislazione dell’Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno;

  3. c) coordinando i propri approcci all’assegnazione e all’autorizzazione all’uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.

Il BEREC partecipa per le questioni riguardanti settori di sua competenza in materia di regolamentazione del mercato e concorrenza connesse allo spettro radio.

4. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio», può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio, di fissare gli orientamenti politici e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio in conformità con la presente direttiva, nonché di mettere a disposizione lo spettro radio armonizzato per l’uso condiviso o per l’uso non soggetto a diritti individuali.

Titolo II. Assetto istituzionale e governance

Capo I. Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti

Art. 5 Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei compiti stabiliti dalla presente direttiva sia esercitato da un’autorità competente. Nell’ambito di applicazione della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili almeno dei seguenti compiti:

  1. a) attuare la regolamentazione ex ante del mercato, compresa l’imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;

  2. b) provvedere alla risoluzione delle controversie tra le imprese;

  3. c) provvedere alla gestione dello spettro radio e alle relative decisioni, o, qualora tali compiti siano assegnati ad altre autorità competenti, fornire un parere in merito alle questioni concernenti il modello di mercato e la concorrenza nelle procedure nazionali relative ai diritti d’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

  4. d) contribuire alla tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica, in coordinamento con le altre autorità competenti, se del caso;

  5. e) valutare e monitorare attentamente la definizione del mercato e le questioni relative alla concorrenza per quanto riguarda l’accesso aperto a internet;

  6. f) valutare l’onere indebito e calcolare il costo netto della fornitura del servizio universale;

  7. g) garantire la portabilità del numero tra i fornitori;

  8. h) svolgere qualsiasi altro compito che la presente direttiva riserva alle autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri possono assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione altri compiti previsti dalla presente direttiva e da altra legislazione dell’Unione, in particolare quelli relativi alla concorrenza o all’ingresso sul mercato, come l’autorizzazione generale, e quelli relativi a qualsiasi ruolo conferito al BEREC. Qualora tali compiti riguardanti la concorrenza o l’ingresso sul mercato siano assegnati ad altre autorità competenti, queste si adoperano per consultare l’autorità nazionale di regolamentazione prima di prendere una decisione. Al fine di contribuire a compiti del BEREC, le autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di raccogliere i dati necessari e altre informazioni dai partecipanti al mercato. Gli Stati membri possono inoltre assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione altri compiti sulla base del diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione. In particolare, gli Stati membri promuovono la stabilità delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione al momento del recepimento della presente direttiva per quanto concerne l’attribuzione dei compiti derivanti dal recepimento del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche quale modificato nel 2009.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dello stesso Stato membro o di Stati membri diversi stipulano tra loro, ove necessario, accordi di cooperazione al fine di promuovere la cooperazione in ambito normativo.

3. Gli Stati membri rendono pubblici, in forma facilmente accessibile, i compiti esercitati dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalle altre autorità competenti, in particolare qualora siano assegnati a più organismi. Gli Stati membri assicurano, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza o la normativa a tutela dei consumatori, nelle materie di interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di un’autorità, gli Stati membri assicurano che i rispettivi compiti siano resi pubblici in forma facilmente accessibile.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti a cui sono stati attribuiti compiti previsti dalla presente direttiva e le loro rispettive competenze, nonché eventuali loro modifiche.

Art. 6 Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti

1. Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che dette autorità dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

Art. 7 Nomina e revoca dei membri delle autorità nazionali di regolamentazione

1. Il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti sono nominati per un mandato di almeno tre anni e scelti tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, sulla base del merito, delle competenze, delle conoscenze e dell’esperienza e a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente. Gli Stati membri assicurano la continuità del processo decisionale.

2. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti possano essere sollevati dall’incarico nel corso del mandato solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l’esercizio delle loro funzioni fissate nell’ordinamento nazionale prima della loro nomina.

3. La decisione di sollevare dall’incarico il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione è resa pubblica al momento della revoca. Il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall’incarico, ricevono una motivazione. Qualora non sia pubblica, la motivazione è pubblicata su richiesta dell’interessato. Gli Stati membri garantiscono che detta decisione sia soggetta a sindacato giurisdizionale sugli elementi di fatto e di diritto.

Art. 8 Indipendenza politica e rendicontabilità delle autorità nazionali di regolamentazione

1. Fatto salvo l’articolo 10, le autorità nazionali di regolamentazione operano in indipendenza e in modo obiettivo, anche nello sviluppo delle procedure interne e nell’organizzazione del personale, agiscono in maniera trasparente e responsabile in conformità del diritto dell’Unione, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi del diritto nazionale che recepisce il diritto dell’Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’articolo 31 hanno la facoltà di sospendere o riformare le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente, tra l’altro, sullo stato del mercato delle comunicazioni elettroniche, sulle decisioni adottate, sulle loro risorse umane e finanziarie e su come tali risorse siano allocate, nonché sui piani futuri. Le loro relazioni sono rese pubbliche.

Art. 9 Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di bilanci annuali separati e dell’autonomia di esecuzione della dotazione finanziaria assegnata. I bilanci sono pubblicati.

2. Fatto salvo l’obbligo di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affidati, l’autonomia finanziaria non osta alla supervisione o al controllo a norma del diritto costituzionale nazionale. Il controllo sul bilancio delle autorità nazionali di regolamentazione è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

3. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente al BEREC.

Art. 10 Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC

1. Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza regolamentari maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.

2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.

Art. 11 Cooperazione con le autorità nazionali

Le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione della presente direttiva. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, si applicano le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati e l’autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza dell’autorità che le trasmette.

Capo II. Autorizzazione generale

Sezione 1. Parte generale

Art. 12 Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, TFUE. L’eventuale limitazione della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica è debitamente motivata ed è comunicata alla Commissione.

2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui agli articoli 46 e 94, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale.

3. Qualora ritenga che l’obbligo di notifica sia giustificato per le imprese soggette a un’autorizzazione generale, lo Stato membro può imporre a tali imprese solo l’obbligo di notifica all’autorità nazionale di regolamentazione o a un’altra autorità competente. Lo Stato membro non può richiedere a tali imprese di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte di tale autorità o di qualsiasi altra autorità prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione generale. Dopo la notifica, quando richiesta, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite a norma della presente direttiva.

4. La notifica di cui al paragrafo 3 si limita alla dichiarazione, resa all’autorità nazionale di regolamentazione o ad altra autorità competente da una persona fisica o giuridica, dell’intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire al BEREC e a tale autorità di tenere un registro o elenco dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tali informazioni si limitano a quanto segue:

  1. a) il nome del fornitore;

  2. b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell’Unione;

  3. c) l’eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell’Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;

  4. d) l’indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;

  5. e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;

  6. f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;

  7. g) gli Stati membri interessati; e

  8. h) la data presunta di inizio dell’attività.

Gli Stati membri non impongono obblighi di notifica aggiuntivi o distinti. Al fine di ravvicinare gli obblighi di notifica, il BEREC pubblica linee guida relative al modello di notifica e mantiene una banca dati dell’Unione delle notifiche trasmesse alle autorità competenti. A tal fine le autorità competenti inoltrano senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta. Le notifiche trasmesse alle autorità competenti prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.

Art. 13 Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici

1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso dello spettro radio e i diritti d’uso delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato I. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d’uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l’uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 45 e 51 mentre, nel caso dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, sono conformi all’articolo 94.

2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 61, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 62, 68 e 83 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi della presente direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nelle parti A, B e C dell’allegato I e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

4. Nel concedere i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione gli Stati membri non ripetono le condizioni dell’autorizzazione generale.

Art. 14 Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione

Entro una settimana dalla richiesta di un’impresa, le autorità competenti rilasciano dichiarazioni standardizzate che confermano, ove applicabile, che l’impresa ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3. Tali dichiarazioni definiscono le circostanze in cui qualsiasi impresa che fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica in forza dell’autorizzazione generale è legittimata a richiedere i diritti di installare strutture, a negoziare l’interconnessione e a ottenere l’accesso e l’interconnessione, allo scopo di agevolare l’esercizio di tali diritti, ad esempio nei confronti di altre istituzioni pubbliche o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3.

Sezione 2. Diritti e obblighi derivanti dall’autorizzazione generale

Art. 15 Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale

1. Le imprese soggette all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 12 hanno il diritto di:

  1. a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;

  2. b) far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell’articolo 43;

  3. c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 46 e 55, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;

  4. d) far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d’uso delle ricorse di numerazione conformemente all’articolo 94.

2. Allorché tali imprese forniscono al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione generale dà loro il diritto di:

  1. a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un’autorizzazione generale nell’Unione e, ove applicabile, ottenerne l’accesso o l’interconnessione in conformità della presente direttiva;

  2. b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 86 o 87.

Art. 16 Diritti amministrativi

1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:

  1. a) coprono, complessivamente, i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del sistema di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione; e

  2. b) sono imposti alle singole imprese in modo obiettivo, trasparente e proporzionato, che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri associati.

Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i diritti amministrativi alle imprese il cui fatturato è inferiore a una determinata soglia o le cui attività non raggiungono una quota minima di mercato o hanno una portata territoriale molto limitata.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti che impongono il pagamento di diritti amministrativi pubblicano un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Ove vi sia una differenza tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.

Art. 17 Separazione contabile e rendiconti finanziari

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

  1. a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali; oppure

  2. b) di provvedere a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell’Unione.

2. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti nelle norme contabili del diritto dell’Unione, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell’Unione e nazionali. Il primo comma del presente paragrafo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Sezione 3. Modifica e revoca

Art. 18 Modifica dei diritti e degli obblighi

1. Gli Stati membri garantiscono che i diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione.

2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, l’intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato. Ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori, è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi i motivi.

Art. 19 Limitazione o revoca dei diritti

1. Fatto salvo l’articolo 30, paragrafi 5 e 6, gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti di installare strutture o i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del paragrafo 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità dell’allegato I e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l’attuazione delle misure tecniche di attuazione adottate a norma dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all’articolo 49 della presente direttiva, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In tali casi, i titolari dei diritti, ove appropriato e in conformità del diritto dell’Unione e delle pertinenti disposizioni nazionali, possono ricevere un’adeguata compensazione.

3. Una modifica nell’uso dello spettro radio conseguente all’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d’uso dello spettro radio.

4. L’intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell’autorizzazione generale o i diritti d’uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell’articolo 23.

Capo III. Comunicazione di informazioni, indagini e meccanismo di consultazione

Art. 20 Richiesta di informazioni alle imprese

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio2 o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario per lo svolgimento dei loro compiti, le altre autorità competenti hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni sugli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso che rendono disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell’articolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE. Qualsiasi richiesta di informazioni dev’essere proporzionata rispetto all’assolvimento del compito e motivata. Le imprese forniscono sollecitamente le informazioni richieste, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti forniscano alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il TFUE le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell’autorità, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell’autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un’altra autorità analoga di un altro Stato membro. Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un’autorità possano essere messe a disposizione di un’altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità o al BEREC di assolvere alle responsabilità che incombono loro in base al diritto dell’Unione.

3. Qualora le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente, in conformità con la normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l’autorità competente, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell’esame, del controllo e della sorveglianza dell’applicazione della presente direttiva.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti pubblichino le informazioni che contribuiscono a creare un mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza delle norme nazionali che disciplinano l’accesso del pubblico all’informazione e nel rispetto della normativa dell’Unione e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti pubblicano le disposizioni relative all’accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.