Sez. 3, Ordinanza n. 8620 del 02/04/2024 (Rv. 670631-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Correzione di errore materiale - Istanza proposta personalmente dalla parte - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte personalmente è inammissibile per violazione dell'art. 82, comma 2, c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)