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Sez. 3, Sentenza n. 1273 del 18/05/1963 (Rv. 261889 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1963-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261889-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO - ESTREMI.*

La precedenza cronologica o di fatto del veicolo proveniente dalla sinistra nell'incrocio, essendo del tutto eccezionale rispetto alla regola della precedenza di diritto, spettante al veicolo che proviene dalla destra, esige una precedente valutazione di tutte le circostanze di tempo, e di luogo ed e giustificata soltanto quando sia posta in essere senza determinare incidenti e senza imporre all'altro veicolo, proveniente da destra, arresti, rallentamenti o manovre di fortunà il verificarsi della collisione e prova sufficiente dell'errore di calcolo e quindi dell'imperizia o comunque della colpa del conducente che ha usufruito della precedenza di fatto. Peraltro, anche al conducente del veicolo proveniente dalla destra e imposto l'uso di particolari cautele, nell'Esercizio del suo diritto di precedenza, allo scopo di prevenire ogni eventuale situazione di pericolo mediante una prudente condotta di guida, la quale assicuri in ogni momento la padronanza assoluta del veicolo. (Conf 1863'62' 1032'61).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)