Sez. 3 - , Ordinanza n. 24172 del 30/10/2020 (Rv. 659528 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Coobbligato solidale soccombente in rapporto obbligatorio scindibile - Passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di altro coobbligato già parte, nei gradi precedenti, del medesimo giudizio ed al quale il detto coobbligato sia chiamato a succedere - Necessità di dimostrare la permanenza dell'interesse ad impugnare – Sussistenza - Prova - Modalità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
In tema di impugnazioni, il condebitore solidale soccombente in un rapporto obbligatorio scindibile, il quale sia chiamato a succedere ad altro coobbligato, che abbia partecipato al medesimo giudizio e nei cui confronti la sentenza sia passata in giudicato, è tenuto a dimostrare, mediante una dichiarazione asseverata da terzi, la permanenza del suo interesse ad impugnare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)