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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 1 luglio 1982, causa 567/79 A

Decisione
decisa il 1982-07-01
ECLI
ECLI:EU:C:1982:249

Epigrafe

Nelle causa 567/79 A, Jakob Flamm, dipendente della Commissione delle Comunità europee presso il Centro comune di ricerche di Ispra, Italia, residente in Ranco (Varese), Italia, via Grazia Deledda, con gli avvocati B. Potthast e H.-J. Rüber, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'aw. V. Biel, 18a, rue des Glacis, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Pipkorn, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. O. Montako, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto le domande formulate nell'atto introduttivo, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: F. Capotorti cancelliere: H.A. Rühi, amministratore principale ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le conclusioni e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Con decisione 2 marzo 1970 — relativa all'utilizzazione degli averi disponibili iscritti nel bilancio CECA alla voce «Fondo pensioni» — il Consiglio autorizzava la Commissione a destinare il 40 % delle somme summenzionate alla concessione di mutui edilizi a favore dei funzionari delle Comunità.
paragrafo 2
Con provvedimento 17 giugno 1971, pubblicato sul corriere del personale n. 170 bis dell'8 luglio 1971, la Commissione adottava le disposizioni esecutive necessarie, stabilendo in particolare:
paragrafo 3
Articolo 9 «I prestiti previsti dalle presenti disposizioni sono espressi in franchi belgi. I versamenti corrispondenti sono effettuati nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione finanziata, in base alle parità in vigore al momento del versamento».
paragrafo 4
Secondo l'art. 7, n. 2, leu. a), gli interessi ed ammortamenti dovuti dal funzionario che avesse ottenuto un prestito sarebbero stati trattenuti sulla retribuzione, in forza dell'ordine impartito a tal fine alla Commissione.
paragrafo 5
L'art. 11, n. 2, disponeva che qualsiasi modifica delle disposizioni d'esecuzione non avrebbe potuto ledere i diritti dei funzionari beneficiari di prestiti già accordati.
paragrafo 6
Conseguentemente, i contratti di mutuo conclusi fra gli interessati e la Commissione contengono fra l'altro il seguente
paragrafo 7
art. 15: «Qualsiasi trasferimento di fondi dal mutuatario al mutuante, a titolo di rimborso anticipato o di pagamento di mensilità, deve essere effettuato in franchi belgi, ovvero nella moneta del paese in cui è sita l'abitazione finanziata (moneta utilizzata per il versamento dell'importo del presente mutuo). La conversione di tali fondi in franchi belgi sarà effettuata in base alla parità vigente alla data del trasferimento».
paragrafo 8
Fino al 31 marzo 1979, la parità monetaria applicata nella conversione fra il franco belga e le altre monete era quella dichiarata dagli Stati membri al Fondo monetario internazionale (FMI) nel 1965 (1 BFR = 12,50 lire, nella fattispecie). Correlativamente, le trattenute operate dalla Commissione sulla retribuzione del funzionario per il rimborso mensile delle quote di ammortamento capitale e degli interessi rispettavano la predetta parità valutaria del Fondo monetario internazionale.
paragrafo 9
Il sistema era il seguente: lo stipendio base del dipendente, cui si applicava il coefficiente correttore (ad esempio, 100000 BFR per coefficiente correttore italiano 157,8 nel marzo 1979) veniva ridotto dell'importo del prestito edilizio (ad esempio 5000 BFR). La retribuzione netta, secondo l'esempio, ammontava a 152800 BFR, importo convertito in lire italiane secondo il corso di t BFR = 12,50 lire.
paragrafo 10
Con decisione 25 luglio 1975, pubblicata nel corriere del personale del 15 settembre 1975 (speciale interistituzioni), la Commissione modificava come segue l'art. 9 delle disposizioni esecutive dei 17 giugno 1971 :
paragrafo 11
«I prestiti previsti dalle presenti disposizioni sono espressi e versati in franchi belgi. Le trattenute e versamenti di cui al-l'art. 7, n. 2, sono effettuati in franchi belgi, così come qualsiasi rimborso che il mutuatario faccia alla Commissione».
paragrafo 12
Il corriere del personale proseguiva nei seguenti termini:
paragrafo 13
«Per quanto concerne i contratti in corso, i beneficiari riceveranno dalla Direzione generale del personale e dell'amministrazione una comunicazione personale relativa alla regolarizzazione della loro situazione».
paragrafo 14
La suddetta decisione della Commissione veniva comunicata al ricorrente con lettera 21 agosto 1975 del capo della divisione «Prestiti alla costruzione», che gli proponeva la riduzione del suo debito in capitale e, correlativamente, l'uso del solo BFR per tutti i rimborsi da effettuare successivamente. Il sig. Flamm rifiutava la riduzione del suo debito in capitale che gli veniva così proposta.
paragrafo 15
Nel corriere del personale n. 136 del 7 febbraio 1977, la Commissione pubblicava la seguente comunicazione:
paragrafo 16
«Il 25 luglio 1975 la Commissione decideva che il versamento dei prestiti alla costruzione da essa concessi nonché le trattenute sulle retribuzioni per il rimborso degli stessi prestiti fossero effettuati non più nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione finanziata, ma in franchi belgi. Fino ad ora, tutte le trattenute venivano operate applicando, se del caso, le parità del 1ogennaio 1965. D'ora innanzi, per decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione, la conversione sarà effettuata in base al tasso di cambio attualizzato. Tuttavia i funzionari e agenti possono chiedere che le trattenute in questione vengano operate secondo le parità dichiarate al Fondo monetario internazionale, nell'ambito e nei limiti delle disposizioni d'applicazione dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto (trasferimento di una parte della retribuzione tramite la Commissione).»
paragrafo 17
Questa comunicazione veniva confermata agli interessati con lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione, nel giugno 1977.
paragrafo 18
Il 23 dicembre 1971, il sig. Flamm aveva stipulato con la Commissione un contratto di mutuo per un importo di 750000 BFR, il cui controvalore in lire italiane, ossia 9375000 LIT, veniva versato all'interessato a norma dell'art. 9 delle disposizioni esecutive adottate il 17 giugno 1971.
paragrafo 19
Nella scheda di stipendio del sig. Flamm per il mese di marzo 1979 figurava, a titolo di rimborso mutuo, una trattenuta di 4661 BFR, convertiti in 58262 lire. La stessa somma in franchi belgi veniva convertita, per il mese di aprile 1979, in 85561 lire.
paragrafo 20
In effetti, il 21 dicembre 1978, il Consiglio aveva adottato i regolamenti n. 3085/78, che modificava, in particolare per quel che riguarda le parità monetarie impiegate, il regolamento n. 259/68 che stabiliva lo Statuto del personale delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, nonché i regolamenti nn. 2530/72 e 1543/73 relativi ad alcuni provvedimenti particolari (GU L 369, pag. 6) e 3086/78, che adeguava i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto (GU L 369, pag. 8). Con detti regolamenti, il Consiglio modificava in particolare l'art. 63 dello Statuto del personale e attualizzava i tassi di cambio. La parità FMI veniva abbandonata e i trasferimenti in valuta diversa da quella in cui erano pagate le retribuzioni venivano collegati al tasso di cambio utilizzato per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1o luglio 1978 (rivedibile) e cioè 26,11 lire per 1 BFR, applicando, a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, un coefficiente correttore «risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario». Questa correzione mirava a far sì che, per la parte dello stipendio trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio, qualsiasi funzionario disponesse, grazie all'allineamento di tale parte sul coefficiente correttore applicato in detto altro paese, di un potere d'acquisto identico a quello di cui avrebbe disposto, per la corrispondente parte del suo stipendio, un funzionario che prestasse servizio in quest'ultimo paese. Al tasso (FMI) di 1 BFR = 12,50 lire si sostituiva quindi il tasso di 1 BFR = 18,35 lire, rimasto in vigore fino al 31 gennaio 1980. A decorrere dal Io febbraio, questo tasso veniva portato a 1 BFR = 19,80 lire.
paragrafo 21
Gli interessati venivano informati delle nuove disposizioni mediante la circolare n. 19/C-2/79 del 1o marzo 1979, nonché dalle Informazioni amministrative n. 230 del 9 aprile 1979 (in cui erano precisati i nuovi tassi vigenti per le operazioni di rimborso in franchi belgi dei mutui edilizi della Commissione).
paragrafo 22
Il 27 marzo 1979 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, per protestare contro le conseguenze dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 sull'ammortamento del prestito alla costruzione.
paragrafo 23
Con lettera 12 luglio 1979, la Commissione respingeva detto reclamo.
paragrafo 24
L'11 luglio 1979 il ricorrente presentava un nuovo reclamo (cfr. cause 530-729 e 781/79, Al e altri) ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, per contestare l'applicazione dei suddetti regolamenti nel calcolo della retribuzione relativa al mese di aprile 1979.
paragrafo 25
Questo secondo reclamo veniva respinto dalla Commissione con lettera 28 settembre 1979.
paragrafo 26
Con atti in data 17 dicembre 1979, pervenuti alla Corte il 24 dicembre 1979, 13 dipendenti (del gruppo «530-729 e 781/79»), fra cui il ricorrente, proponevano un ricorso «complementare» per contestare le modalità di rimborso dei mutui edilizi concessi dalla Commissione, da questa modificate con effetto dal mese di aprile 1979 in base agli impugnati regolamenti del Consiglio.
paragrafo 27
Con memoria in data 9 aprile 1980, la Commissione ha chiesto che le domande supplementari venissero dichiarate irricevibili e che le relative memorie venissero considerate come ricorsi a sé stanti.
paragrafo 28
Con lettera 14 gennaio 1981, il cancelliere della Corte comunicava alla Commissione che la Corte (Prima Sezione) aveva deciso di considerare le domande supplementari come nuovi ricorsi.
paragrafo 29
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 30
Va ricordato che, con ordinanza 14 ottobre 1981, la Corte (Prima Sezione) ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto diretto contro il Consiglio.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
I. 10. dichiarare illegittima e annullare la comunicazione della convenuta relativa alla retribuzione per il mese di aprile 1979, nonché le decisioni dalla stessa emesse in seguito al reclamo il 28 settembre 1979 anche nella parte in cui esse riguardano trattenute per il rimborso di un mutuo edilizio concesso dalla convenuta, trattenute che, se si effettua la conversione delle somme rimborsate secondo il tasso applicato al versamento del mutuo, risultano superiori agli importi in lire dovuti a detto titolo; 11. in subordine, per il ricorrente, che ha «aggiornato» nel 1975 il suo contratto di mutuo edilizio conlcuso con la Commissione, dichiarare illegittima e annullare la comunicazione della convenuta riguardante la retribuzione per il mese d'aprile 1979, nonché le decisioni da essa emesse in seguito a reclamo il 28 settembre 1979 anche nella parte in cui esse riguardano trattenute per il rimborso di un mutuo edilizio concesso dalla convenuta, trattenute che risultano superiori agli importi in lire versati a detto titolo, fino al mese di marzo 1979 incluso, in base al tasso di cambio più elevato che si applicava al versamento dei prestiti all'epoca della modifica del contratto («aggiornamento»); 12. dichiarare che, per quanto riguarda il loro importo in lire, le rate mensili d'ammortamento del mutuo edilizio corrispondono ancora al loro importo alla data del 1o aprile 1979; 13. in subordine, per il ricorrente, il cui contratto è stato «aggiornato» nel 1975, dichiarare che, per quanto riguarda l'importo in lire, le rate mensili d'ammortamento del mutuo edilizio vanno calcolate in base ad un tasso di cambio corrispondente a quello applicato al versamento dei prestiti all'epoca dell'aggiornamento; 14. in via ulteriormente subordinata, dichiarare che, per due anni dal momento in cui la pronunzia della Corte sarà passata in giudicato, il ricorrente deve avere la facoltà di rimborsare anticipatamente il mutuo edilizio in base al tasso di cambio applicato al versamento dello stesso; 15. ordinare alla convenuta di rettificare il conteggio relativo al mutuo edilizio contratto dal ricorrente, tenendo conto delle conclusioni formulate ai punti 1.10-13; 16. condannare la convenuta a versare al ricorrente, in lire italiane, l'importo corrispondente alla differenza che risulta dal conteggio effettuato in conformità alle conclusioni di cui al punto I.15.
paragrafo 3
III. 1. Condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale subito dal ricorrente e che la Corte dovrebbe liquidare nella somma degli interessi al 6 % maturati sull'importo degli arretrati dovuti a ciascuna scadenza e fino al giorno del pagamento; 2. con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
paragrafo 4
La convenuta chiede che la Corte voglia:
paragrafo 5
respingere il ricorso; porre le spese a carico del ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente fa valere anzitutto la violazione della disciplina contrattuale. Al momento della stipulazione del contratto, le parti avevano stabilito che il rimborso del prestito sarebbe avvenuto al tasso applicato per il versamento, cioè a 12,50 lire per 1 BFR. Non è ammissibile che la Commissione possa, unilateralmente e a danno del ricorrente, modificare il suddetto contratto. Se il ricorrente avesse avuto conoscenza di un siffatto onere, non avrebbe firmato il contratto di mutuo, essendo per lui incalcolabile il rischio a lungo termine di un deprezzamento della lira. Il ricorrente aggiunge di non aver neppure percepito, a suo tempo, l'effettivo controvalore in lire della somma contrattualmente fissata in franchi belgi, bensì l'importo derivante dall'applicazione del tasso speciale vigente per i rapporti interni.
paragrafo 2
Sia la retribuzione sia la somma mutuata dal ricorrente sono state e sono fissate in franchi belgi, ma versate nella moneta del paese di residenza. Ora, se il mutuo dovesse essere rimborsato in franchi belgi, la Commissione potrebbe operare trattenute sulla retribuzione fissata in franchi belgi e convertire poi il restante importo, espresso in franchi belgi, in lire e versare tale importo in lire al ricorrente. Ma ciò è per l'appunto quanto la Commissione desidera evitare, perché, dal punto di vista formale, essa distingue il mutuo e il versamento della retribuzione e, al momento del rimborso del mutuo, ottiene un guadagno abbastanza rilevante. Tuttavia, il fatto di considerare la concessione del prestito come il versamento di una retribuzione è in contrasto con gli artt. 62 e seguenti dello Statuto.
paragrafo 3
Inoltre, il modo di procedere della Commissione è altresì in contrasto col dovere di assistenza che le incombe nei confronti del ricorrente. Se si fosse voluto addossare a quest'ultimo un rischio monetario per un periodo che, ormai, a causa dell'aumento dell'importo da rimborsare, si estende oltre la data del suo pensionamento, ciò avrebbe dovuto essere espressamente stabilito nelle disposizioni del contratto.
paragrafo 4
Se, fin dal 1975, nell'invitare i dipendenti a presentare una domanda di aggiornamento, la Commissione progettava i provvedimenti di cui trattasi, le si dovrebbe far carico di un comportamento doloso.
paragrafo 5
Qualora le modifiche decise dalla Commissione risultassero legittime, il ricorrente ritiene che dovrebbe essergli data almeno la possibilità, in forza di disposizioni transitorie, di rescindere il contratto esistente e di rimborsare il mutuo alle condizioni inizialmente convenute. A tal fine sembra adeguato un termine di tre anni dal momento che la pronunzia della Corte sia passata in giudicato, poiché le somme mutuate sono di notevole entità, i termini stabiliti sono molto lunghi ed il rimborso dovrebbe esser reso possibile mediante nuovi crediti di carattere commerciale.
paragrafo 6
La Commissione ritiene che la tesi del ricorrente presuppone che il contratto di mutuo gli offrisse la garanzia giuridica del fatto che il pagamento delle rate mensili espresse in franchi belgi avrebbe avuto luogo allo stesso tasso che era stato applicato per il versamento del prestito. Questa impostazione giuridica non è corroborata né dalle disposizioni del contratto, né dalle disposizioni generali d'attuazione del 17 giugno 1971, secondo cui l'importo del prestito e le rate mensili a carico del ricorrente sarebbero state espresse in franchi belgi.
paragrafo 7
E vero che, secondo le disposizioni contrattuali, gli importi esigibili possono essere versati in lire (art. 15), ma è anche vero che i rimborsi in lire del debito espresso in franchi belgi non sono convertiti in questa moneta al tasso in vigore alla data del versamento delle varie rate del mutuo. La conversione è effettuata, a norma dell'art. 15, n. 2, del contratto, in base alla parità vigente alla data del trasferimento della rata mensile esigibile in conformità al piano d'ammortamento. Tenuto conto del sistema generale del contratto, questa disposizione significa necessariamente che la parità vigente per il rimborso del prestito va distinta dalla parità o dalle parità applicate per il versamento del prestito e che essa deve essere determinata in modo autonomo.
paragrafo 8
Il mantenimento della parità di 12,50 lire per 1 franco belga non è mai divenuto un elemento implicito del contratto, che la convenuta non aveva il diritto di abolire unilateralmente. Le parti hanno infatti eseguito il contratto in base alle parità del FMI, ma prevedendo espressamente che dette parità avrebbero potuto essere modificate (cfr. al riguardo le disposizioni contrattuali e il criterio di «parità in vigore alla data del versamento o del trasferimento»).
paragrafo 9
Dopo l'abolizione della convertibilità del dollaro in oro (15 agosto 1971), nessuno avrebbe potuto credere seriamente alle parità fisse. Gli accordi della Giamaica (gennaio 1976) avevano ufficialmente abolito le parità del FMI, mentre, di fatto, le monete fluttuavano liberamente fin dal marzo 1973. Di conseguenza, la modifica dell'art. 63 dello Statuto e dell'art. 17 dell'allegato VII era divenuta, dal 1o gennaio 1978 al massimo un imperativo non soltanto economico, ma anche giuridico.
paragrafo 10
Il ricorrente è stato favorito dal ritardo con il quale si è proceduto all'aggiornamento della parità, in quanto, se la vecchia parità del FMI aveva potuto essere utilizzata dopo il 1o gennaio 1978, ciò è dovuto unicamente al ritardo col quale è intervenuta la modifica dello Statuto destinata a colmare la lacuna giuridica creata dall'evoluzione della situazione monetaria.
paragrafo 11
Secondo la Commissione, il principio di uguaglianza le impone di trattare le rate mensili di cui il ricorrente è debitore allo stesso modo di un trasferimento, in franchi belgi, che un dipendente il quale presti servizio al di fuori del Belgio faccia effettuare a favore di un istituto di credito belga. Il trasferimento a favore dell'istituto di credito nell'ambito delle disposizioni dell'art. 17 dell'allegato VII implica un adeguamento dell'importo trasferito in funzione del coefficiente correttore vigente per il Belgio e comporta, di conseguenza, l'applicazione di un tasso molto più favorevole del tasso di cambio corrente sul mercato (18,35 lire per 1 franco belga invece di oltre 26 lire nell'aprile 1979).
paragrafo 12
All'argomento basato sul dovere di protezione e di assistenza, la Commissione ribatte che essa non è tenuta in generale, secondo lo Statuto, a garantire i dipendenti contro i rischi di origine monetaria (cfr. conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe nelle cause riunite 63-65/70, Bode, Racc. 1971, pag. 549). Perciò essa non è neppure tenuta ad assumere a proprio carico questo rischio nell'ambito di un contratto di mutuo a tasso ridotto come quello di cui trattasi nella fattispecie.
paragrafo 13
Qualora la Corte respinga la domanda intesa al mantenimento del cambio fisso di 12,50 lire per un franco belga per il pagamento delle rate mensili, la Commissione è disposta ad offrire ancora una volta al ricorrente la possibilità di un aggiornamento del suo debito, conformemente alla proposta del 1975. Tuttavia, per garantire l'equità del sistema, si dovrebbe praticare un abbattimento corrispondente al rapporto fra là parte del debito rimborsata fino al marzo 1979 al tasso del FMI e l'importo del prestito.
paragrafo 14
D'altra parte, il ricorrente è libero di rimborsare anticipatamente il suo debito in lire italiane, nel qual caso l'importo verrebbe convertito in franchi belgi al tasso in vigore alla data del trasferimento.
paragrafo 15
Infine, poiché la Commissione ha debitamente adempiuto le sue obbligazioni contrattuali, non si può parlare di obbligo di risarcimento, di origine contrattuale o meno.
paragrafo 16
Il ricorrente sottolinea che, secondo l'art. 9 delle disposizioni esecutive emanate il 17 giugno 1971, si tratta fin dall'inizio in materia di operazioni al di fuori del Belgio, del versamento di fondi nella moneta del paese considerato, e quindi, nella fattispecie, di un prestito in lire e non di un prestito in franchi belgi. Il significato da attribuire alla suddetta norma è ancora più ampio. Poiché in altri punti non si parla più delle parità e dei rimborsi, si può presumere che i «versamenti corrispondenti» riguardino non solo le somme versate dal mutuante a favore del mutuatario, ma anche il pagamento degli interessi e l'ammortamento dei prestiti (somme versate dal mutuatario al mutuante), in base al principio secondo cui l'importo del mutuo deve essere rimborsato, sia per il capitale, sia per gli interessi, nella moneta in cui detto importo è stato versato al mutuatario. L'idea di base secondo cui ai dipendenti vengono concessi mutui, nell'ambito di una politica degli alloggi, nel loro paese di origine o nel paese in cui prestano servizio è stata successivamente tenuta presente anche nel testo del contratto di mutuo, all'art. 15. L'espressione «parità vigente alla data del trasferimento», che figura nella seconda frase di questa disposizione, significa manifestamente «parità vigente alla data dei trasferimenti», in senso esattamente corrispondente a quello in cui il termine «trasferimento» viene usato e definito negli artt. 1 e 5 del contratto di mutuo.
paragrafo 17
La concessione di mutui edilizi ai dipendenti ad un tasso di interesse favorevole (4 %) non risponderebbe più alla sua finalità sociale se, sette anni dopo la conclusione del contratto, le condizioni di rimborso venissero modificate trasferendo unilateralmente a carico dei mutuatari il problema della variazione delle parità monetarie. Già i soli usi commerciali dovrebbero impedire alla Commissione di realizzare guadagni speculativi a danno dei suoi dipendenti. Una modifica della parità equivale ad una modifica di fatto del tasso d'interesse o del debito in capitale, vietata, dall'art. 4, n. 6, delle disposizioni esecutive.
paragrafo 18
Nel 1971 era chiaro che i tassi di cambio fissi non sarebbero sempre rimasti tali. Entrambe le parti avevano quindi avuto conoscenza del rischio ed avevano convenuto in modo inderogabile, per il versamento del prestito e per il suo rimborso, parità che sono state utilizzate per il versamento delle somme mutuate. In risposta all'interrogazione dell'on. Bermani, la Commissione ha dichiarato che «la corretta applicazione dell'art. 9 delle disposizioni di esecuzione riguardanti la concessione ai funzionari delle Comunità europee di prestiti per la costruzione richiede parità ufficiali fisse», dal che risulta che, in mancanza di queste ultime, l'art. 9 non può essere correttamente applicato. Essa ha aggiunto che «per quanto riguarda il rimborso dei prestiti, la possibilità di scelta della moneta assicura al beneficiario una protezione contro eventuali future fluttuazioni dei tassi di cambio», il che significa evidentemente che il beneficiario del mutuo può rimborsare in lire somme che egli ha ricevuto in lire, mentre non è obbligato a rimborsarle in franchi belgi. La scelta della moneta per il rimborso del mutuo offre infatti una protezione contro le variazioni dei tassi di cambio soltanto qualora non si applichino i tassi in vigore alla data del rimborso, bensì i tassi vigenti alla data del versamento del mutuo.
paragrafo 19
Il regolamento n. 3085/78 modifica soltanto le disposizioni dello Statuto che riguardano le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto stesso, nonché le modalità di trasferimento di una parte degli emolumenti dei dipendenti in un paese diverso da quello in cui essi prestano servizio. Il regolamento n. 3085/78 non ha quindi modificato affatto la «parità vigente alla data del trasferimento», e cioè del versamento, menzionata nel contratto di mutuo. Nel suo comportamento unilaterale, l'amministrazione è andata fino a tenere all'oscuro il ricorrente delle modalità di ricupero applicate a decorrere dal 1o aprile 1979, Senza parlare del fatto ch'essa non gli ha fornito alcuna spiegazione, né gli ha chiesto il suo consenso. Si deve inoltre precisare che la «parità vigente alla data del trasferimento» non era identica a quella del 1o gennaio 1965, menzionata nell'art. 63 dello Statuto nella versione anteriore al regolamento n. 3085/78.
paragrafo 20
La domanda di rimborso anticipato del prestito, in base al tasso vigente alla data del versamento, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, è giuridicamente giustificata dal venir meno della base contrattuale in ragione di tale sentenza. Qualora ritenesse che sono venuti meno i presupposti in base ai quali sono state convenute le vecchie condizioni di contratto, la Corte potrebbe modificare il rapporto giuridico imponendo nuove condizioni per l'esecuzione del vecchio contratto. In proposito il ricorrente si riferisce agli articoli che escludono l'uso del prestito a fini speculativi.
paragrafo 21
Non è esatto, a suo avviso, che alla base del contratto vi fosse la conservazione della parità FMI, vigente in forza dell'art. 63 dello Statuto. Di queste parità previste dall'art. 63 non è stata mai fatta menzione. In realtà sono state applicate le parità FMI vigenti nel 1971 e nei 1972, senza farvi espressamente riferimento in quanto tali. È inesatto affermare che dette parità potevano essere modificate e che a tale scopo siano state adottate disposizioni contrattuali. Contrariamente a quanto essa afferma, la Commissione si è basata per molto tempo, anche dopo la loro abolizione, sulle parità fisse, dal momento che le ha applicate per il pagamento delle retribuzioni fino al 1o aprile 1979.
paragrafo 22
La trattenuta sullo stipendio nell'ambito dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto si risolve in un rimborso in franchi belgi. Ora, sarebbe corretta soltanto la trattenuta sullo stupendio in lire, al di fuori dell'ambito dei trasferimenti effettuati ai sensi della suddetta norma. Soltanto in corso di causa il ricorrente è stato informato del fatto che l'amministrazione considerava le trattenute sullo stipendio ai fini del rimborso del prestito come trasferimenti ai sensi dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, mentre, ancora con lettera del 13 giugno 1977, gli era stato detto che le trattenute sullo stipendio non costituivano trasferimenti di una parte degli emolumenti.
paragrafo 23
Il diritto al rimborso secondo il contratto, cui accenna la Commissione, non è di grande utilità per il ricorrente, dal momento che le parti contendono precisamente su questo punto, quello del rimborso.
paragrafo 24
La convenuta replica che l'interpretazione data dal ricorrente all'espressione «parità vigente alla data del trasferimento» è in contrasto, col sistema e col contesto logico dell'art. 15 del contratto, in cui essa è contenuta. La parità alla data del trasferimento si riferisce senza possibilità di equivoco all'espressione «la conversione di tali fondi», che, a sua volta, riguarda unicamente i rimborsi o pagamenti delle mensilità di cui all'art. 15, prima frase. Tale espressione non può riferirsi ai fondi versati al mutuatario, perché questi sono già espressi in franchi belgi e non devono quindi essere convertiti. Qualora si dovesse ritenere che «la parità vigente alla data del trasferimento» si riferisca al trasferimento di altre somme, diverse da quelle per i pagamenti indicati nella prima frase dello stesso articolo, ciò sarebbe stato messo particolarmente in rilievo nella formulazione del contratto. L'art. 5 del contratto di mutuo precisa, quando si riferisce al versamento del prestito, che si tratta del (dei) trasferimento(i) contemplato(i) all'art. 1. L'art. 15, n. 2, dovrebbe perciò essere redatto in tutt'altro modo per poter essere interpretato in senso conforme alla tesi del ricorrente. Non sembra neppure possibile interpretare dette norma, ad esempio, come riferentesi unicamente al rimborso anticipato del prestito, escluso il pagamento degli ammortamenti mensili operati mediante trattenuta sullo stipendio. L'art. 15, seconda frase, riguarda, secondo la sua formulazione letterale, tutte le modalità di rimborso. Non si vede d'altronde perché gli obblighi incombenti al mutuatario avrebbero un contenuto diverso nel caso in cui debbano essere adempiuti dal mutuante o l'adempimento avvenga mediante compensazione con le prestazioni dovute dalla Comunità (pagamento dello stipendio), effettuata con una trattenuta in conformità al procedimento contemplato dall'art. 5 del contratto.
paragrafo 25
Quanto alla decisione della Commissione relativa alla concessione di mutui edilizi, dalla modifica dell'art. 9 delle disposizioni esecutive emanate il 17 giugno 1971 (con la quale si stabilivano per la prima volta modalità di rimborso) non si può desumere che, nella loro versione originale, dette disposizioni prevedessero condizioni di rimborso del prestito favorevoli al ricorrente. Né questi può affermare che tali disposizioni abbiano attribuito al contratto di mutuo un significato diverso da quello che risulta dalla chiara formulazione dello stesso.
paragrafo 26
Quanto alla prassi seguita nell'esecuzione del contratto, la trattenuta effettuata sullo stipendio del ricorrente fino al mese di marzo 1979, a titolo di ammortamento mensile del suo debito, per un controvalore calcolato in base al tasso di 12,50 lire per 1 franco belga non ha alcun rapporto giuridico col tasso applicato al momento del versamento del prestito. L'applicazione del suddetto tasso deriva, in realtà, dal fatto che la parità prevista nel contratto di mutuo edilizio ai fini del rimborso è la stessa che, in conformità all'art. 63 dello Statuto, si applica al pagamento della retribuzione. Questa parità è stata modificata, per la prima volta dopo la stipulazione del contratto, il 1o aprile 1979, data di entrata in vigore del regolamento n. 3085/78. Perciò, a partire da tale data, il rimborso del prestito non doveva più effettuarsi in base alla vecchia parità di 12,50 lire per 1 franco belga, né tale parità poteva più essere applicata dalla Commissione. Il fatto che questa non intendeva applicare la stessa parità per il versamento e per il rimborso del prestito è d'altronde chiaramente dimostrato dall'offerta da essa fatta nel 1975 al ricorrente circa l'attua-lizzazione del suo debito in capitale, espresso in franchi belgi. Tale offerta non avrebbe avuto alcun senso se il ricorrente fosse stato tenuto a rimborsare soltanto la stessa somma in lire che aveva ricevuto a titolo di prestito. L'attualizza-zione aveva un senso solo in ragione del prevedibile aggiornamento delle parità applicate per il rimborso del prestito.
paragrafo 27
Nella risposta all'on. Bermani, la Commissione ha riconosciuto che l'art. 9 delle disposizioni esecutive del 17 giugno 1971 avrebbe dovuto essere modificato qualora i corsi sul mercato dei cambi si discostassero durevolmente dalla parità ufficiale. Questa modifica era stata in seguito apportata con la decisione della Commissione 25 luglio 1975. Da ciò non si può tuttavia desumere che la Commissione abbia ritenuto che il rimborso del prestito debba sempre avvenire in base allo stesso tasso applicato per il versamento. Quanto all'aggiornamento proposto ai sensi della decisione del luglio 1975, esso si giustifica soltanto con la previsione di una imminente modifica, per il rimborso del prestito, della parità dichiarata al FMI nel 1965. Da quanto precede risulta quindi che il rapporto fra la lira e il franco belga, ai fini dell'esecuzione del contratto di mutuo, è stato contemplato dal contratto in quanto grandezza variabile.
paragrafo 28
Quanto alla determinazione del tasso da applicare per il rimborso del prestito, la parità di cui all'art. 15 del contratto è quella che serve di base per i pagamenti effettuati in relazione alla situazione statutaria del ricorrente. Ciò risponde all'interesse di entrambe le parti a che il contratto venga eseguito sulla base più solida possibile, tenuto conto dell'instabilità che dal 1971 caratterizza il sistema monetario internazionale; ma è soprattutto conforme all'interesse del ricorrente di poter far convertire gli ammortamenti del suo debito in franchi belgi ad un tasso almeno pari a quello secondo cui è convertita in lire la sua retribuzione mensile in franchi belgi. Perciò la Commissione ha potuto continuare, fino al 1o aprile 1979, ad imputare alla retribuzione del ricorrente un ammortamento mensile calcolato in base ad una parità, favorevole all'interessato, di 12,50 per 1 franco belga, mentre non esisteva più, almeno dal 1o gennaio 1978, una parità ufficiale del FMI. Di conseguenza, il contratto viene eseguito in base alla parità prevista dallo Statuto per il trasferimento della retribuzione. Qualora, in seguito ad una modifica dello Statuto, tale parità dovesse cambiare, per l'esecuzione del contratto dovrebbe essere automaticamente applicata, a norma dell'art. 15, seconda frase, del contratto stesso, la nuova parità. Non si può quindi parlare di una modifica unilaterale di tale parità da parte della Commissione.
paragrafo 29
Nulla permette di ritenere che gli uffici della Commissione abbiano preso in considerazione l'ammortamento mensile dovuto dal ricorrente nel calcolo del tetto del 35 % della retribuzione che deve essere rispettato nei trasferimenti di cui all'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto. D'altra parte, la Commissione non «intasca» guadagni realizzati speculando sui tassi di cambio. Essa ha semplicemente il diritto, come qualsiasi mutuante, di vigilare, nella rigorosa osservanza delle clausole del contratto, affinché la somma ricevuta a titolo di rimborso del prestito corrisponda, nei limiti del possibile, al valore dell'importo versato, espresso in franchi belgi. Il ricorrente potrebbe subire danni soltanto qualora la sua retribuzione, invece di essere espressa, come l'importo del prestito, in franchi belgi, fosse stata fin dall'inizio espressa in lire e se agli importi da pagare a titolo di ammortamento non fosse stato applicato il coefficiente correttore vigente per il Belgio.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 17 dicembre 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 marzo 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 decembre 1979 il sig. Flamm, dipendente della Commissione delle Comunità europee in servizio ad Ispra (Italia) ha proposto un ricorso a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale (in prosieguo: lo Statuto), mirante in via principale all'annullamento della decisione della Commissione di modificare il sistema di calcolo delle rate mensili ch'egli deve versare per rimborsare un mutuo edilizio da lui contratto con la convenuta.
punto 2
Con decisione 2 marzo 1970, relativa all'impiego delle somme disponibili iscritte nel bilancio della CECA alla voce «Fondo pensioni», il Consiglio aveva infatti autorizzato la Commissione a destinare il 40 % di dette somme alla concessione di mutui edilizi a favore dei dipendenti comunitari.
punto 3
Con decisione 17 giugno 1971, la Commissione emanava le disposizioni d'esecuzione necessarie, stabilendo in particolare all'art. 9 che «i prestiti previsti dalle presenti disposizioni sono espressi in franchi belgi. I versamenti corrispondenti sono effettuati nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione finanziata, in base alla parità in vigore al momento del versamento».
punto 4
II 23 dicembre 1971, il ricorrente stipulava con la Commissione un contratto in forza del quale riceveva dalla stessa istituzione, a titolo di prestito, 750000 BFR, destinati a finanziare la costruzione di una casa d'abitazione.
punto 5
All'art. 4 del contratto, il mutuatario si impegna a rimborsare il mutuo mediante rate mensili che maturano il 15 di ogni mese secondo la tabella allegata. Detta tabella, redatta in duplice copia e firmata da entrambe le parti, costituisce parte integrante del contratto.
punto 6
L'art. 5 del contratto stabilisce che il mutuatario autorizza irrevocabilmente la Commissione a trattenere o a far trattenere, affinché siano trasferite alla Commissione dall'istituzione dalla quale dipende o dipenderà, il 15 di ogni mese, sul suo stipendio mensile o su qualsiasi altro emolumento, le rate indicate nella tabella di ammortamento di cui all'art. 4.
punto 7
L'art. 15 del contratto stabilisce che qualsiasi versamento del mutuatario a favore del mutuante, allo scopo di effettuare una restituzione anticipata o ai pagare delle rate, sarà eseguito in franchi belgi o nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione finanziata e nella quale sono state versate le somme mutuate. La conversione di queste somme in franchi belgi sarà effettuata in base alla parità vigente alla data del trasferimento.
punto 8
Nella tabella di cui all'ari. 4 del contratto, l'importo del mutuo, la rata mensile, l'interesse mensile, l'ammortamento mensile del capitale e il saldo del capitale residuo sono espressi in franchi belgi.
punto 9
L'importo del muto è stato convertito in lire italiane al corso di 1 BFR = 12,50 lire, parità dichiarata al Fondo monetario internazionale alla data del 1o gennaio 1965, che a quell'epoca costituiva la base del calcolo della retribuzione dei dipendenti a norma dell'art. 63 dello Statuto. Correlativamente, il rimborso delle somme mutuate (sempre in base al tasso di cambio di cui sopra) veniva effettuato mediante trattenute praticate dalla Commissione, in veste di mutuante, sulla retribuzione mensile del dipendente.
punto 10
La tecnica dell'operazione era la seguente: lo stipendio base del dipendente, moltiplicato per il coefficiente correttore (ad esempio: 100000 BFR x il coefficiente correttore italiano di 157,8 nel marzo del 1979) veniva ridotto della rata dovuta a rimborso del mutuo (ad esempio: 5000 BFR). Nell'esempio assunto, la retribuzione netta era dunque di BFR 152800, che venivano convertiti in lire italiane al cambio di 1 BFR = 12,50 lire.
punto 11
II 25 luglio 1975, la Commissione decideva «al fine di risolvere le difficoltà sorte in seguito alla continua fluttuazione dei tassi di cambio» di modificare l'art. 9 delle disposizioni d'esecuzione del 17 giugno 1971; di conseguenza, per i contratti di mutuo stipulati dopo questa data, sia il versamento dei mutui, sia la loro restituzione dovevano effettuarsi esclusivamente in franchi belgi.
punto 12
Il punto I dell'art. 2 della decisione dispone: «a) Il mutuatario cui è stato versato l'importo del mutuo nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione, convertito ad un tasso diverso dal tasso medio di questa moneta sul mercato cambiano di Bruxelles nel giorno del versamento, può chiedere — entro due mesi dalla data della comunicazione della presente decisione — una riduzione del suo debito capitale, qualora abbia subito una perdita finanziaria dovuta al fatto che il rimborso viene effettuato in franchi belgi. b) Per determinare il nuovo debito capitale, le somme corrisposte al mutuatario in divise vengono convertite in franchi belgi al corso di cui alla lett. a). Dall'importo così ricavato vengono detratti gli ammortamenti effettuati sino alla data di decisione di riduzione del debito. Detti ammortamenti, se sono stati effettuati nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione, saranno del pari convertiti in franchi belgi al corso di cui alla leu. a). e) Tutti i rimborsi da effettuarsi dopo la decisione di riduzione del debito dovranno operarsi in franchi belgi».
punto 13
Tale decisione veniva notificata al ricorrente, che, tuttavia, non chiedeva la riduzione del suo debito in capitale.
punto 14
In seguito all'entrata in vigore dei regolamenti del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3085/78 e n. 3086/78 (GU L 369, pag. 6 e pag. 8), che hanno modificato, fra l'altro, l'art. 63, relativo alle parità monetarie, nonché l'art. 17 dell'allegato VII, relativo ai trasferimenti, la Commissione ha applicato, per convertire in franchi belgi le lire italiane trattenute mensilmente per il rimborso del mutuo, i tassi risultanti dall'applicazione delle parità «aggiornate» e della nuova versione dell'art. 17 dell'allegato VII. Sulla scheda dello stipendio del ricorrente per il mese di marzo 1979 figurava, a titolo di rimborso, una somma di 4661 BFR, convertiti in 58262 lire. Per il mese di aprile, la stessa somma in franchi belgi veniva convertita in 85561 lire.
punto 15
Il 27 marzo 1979, il ricorrente proponeva, in forza dell'art. 90 dello Statuto, un reclamo per contestare l'applicazione dei regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 ai rimborsi di prestiti. Detto reclamo veniva respinto il 12 luglio. Con un secondo reclamo in data 11 luglio 1979 il ricorrente contestava la scheda di stipendio per il mese di aprile. Questo reclamo veniva respinto con lettera 28 settembre 1979.
punto 16
A sostegno della domanda, il ricorrente deduce vari argomenti. A suo avviso, dal contratto risulta che, per la conversione in franchi belgi delle somme in lire destinate al rimborso del prestito, il tasso di cambio da applicare dovrebbe essere quello preso in considerazione per la conversione in lire dell'importo del prestito, e che qualsiasi modifica di detto tasso è inammissibile. Modificando unilateralmente la parità usata per la conversione, la Commissione si è resa responsabile di inadempimento del contratto.
punto 17
Egli si riferisce all'art. 9 delle disposizioni esecutive emanate il 17 giugno 1971, secondo cui: «I prestiti previsti dalle presenti disposizioni sono espressi in franchi belgi. I versamenti corrispondenti sono effettuati nella moneta del paese in cui si trova l'abitazione finanziata, in base alla parità in vigore al momento del versamento». A suo avviso, l'espressione «i versamenti corrispondenti» si riferisce non solo alle somme versate dalla Commissione a titolo di mutuo, ma anche ai rimborsi effettuati dal mutuatario. Ne conseguirebbe che la parità da applicare per la conversione delle somme rimborsate dovrebbe essere la stessa che è stata applicata per il versamento del mutuo.
punto 18
Il ricorrente cerca di suffragare questa tesi riferendosi ad una lettera in data 21 marzo 1977, inviata dal direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione al sig. R. Lubeck, vicepresidente del comitato del personale di Ispra, nella quale si dice: «Infine, Le comunico che i rimborsi dei mutui per i quali il mutuatario non ha chiesto la riduzione del debito prevista nella decisione 25. 7. 1975 saranno effettuati secondo Io stesso tasso che è stato applicato per la concessione del mutuo, cioè 100 LIT = 8 BFR. In tali casi, queste operazioni non rientrano nella nozione di trasferimenti di una parte della retribuzione».
punto 19
Il ricorrente si riferisce anche alla risposta data dalla Commissione, il 29 giugno 1972, ad una interrogazione dell'on. Bermani, membro del Parlamento europeo, in cui è detto: «Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare è stato attentamente esaminato dalla Commissione. La corretta applicazione dell'articolo 9 delle disposizioni di esecuzione riguardanti la concessione ai funzionari delle Comunità europee di prestiti per la costruzione richiede parità ufficiali fisse. La determinazione di nuove parità ufficiali, che si spera prossima, appianerebbe d'altra parte le difficoltà indicate dall'onorevole parlamentare. Per quanto riguarda il rimborso dei prestiti, la possibilità di scelta della moneta assicura al beneficiario una protezione contro eventuali future fluttuazioni dei tassi di cambio. La Commissione studia tuttavia i problemi specifici emersi nel periodo transitorio che stanno ancora attraversando le relazioni monetarie internazionali».
punto 20
Risulta dal fascicolo che il tasso di cambio usato per convertire in lire l'importo del mutuo era quello comunicato al Fondo monetario internazionale nel 1965, che, all'epoca della stipulazione del mutuo, era la parità di riferimento stabilita dall'art. 63 dello Statuto. Il ricorrente sostiene in sostanza che lo stesso tasso dev'essere usato, per tutta la durata del contratto, per la conversione in franchi belgi delle somme trasferite alla Commissione a rimborso del mutuo in base alle rate contemplate dal contratto.
punto 21
La Commissione sostiene invece che il tasso di cambio da usare per detta conversione dev'essere quello fissato come parità di riferimento dall'art. 63 dello Statuto e che i trasferimenti mensili possono effettuarsi applicando l'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, il quale consente ai dipendenti di trasferire regolarmente una parte dei loro emolumenti, tramite l'istituzione da cui dipendono, nella moneta di determinati altri Stati membri.
punto 22
Conformemente a questa interpretazione del contratto, la Commissione avrebbe convertito in franchi belgi gli importi in lire trasferiti a rimborso dei mutui, applicando la parità contemplata dall'art. 63 dello Statuto, fino all'entrata in vigore dei regolamenti n. 3085/78 e n. 3086/78. Dal 1o aprile 1979, essa avrebbe del pari assunto come base di calcolo per la conversione delle rate i tassi stabiliti dallo Statuto, come modificato da detti regolamenti, ed avrebbe applicato l'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto nella versione modificata. Questo modo di effettuare i trasferimenti sarebbe perfettamente conforme al contratto.
punto 23
La tesi del ricorrente non può venir accolta. Essa perde di vista il fatto che, secondo i termini stessi del contratto, la conversione dei fondi trasferiti per il pagamento delle rate doveva effettuarsi secondo la parità vigente alla data del trasferimento, cioè alla data di ciascun trasferimento. Il contratto non contempla una parità fissa, per l'intera durata del contratto, bensì le varie parità che potevano essere in vigore durante tale periodo.
punto 24
Si deve ricordare che tutti i mutuatari erano dipendenti delle Comunità europee e che il contratto prevedeva che il rimborso fosse effettuato, dall'istituzione da cui l'interessato dipendeva, a favore della Commissione. Data la situazione, era logico che la parità cui il contratto si riferiva fosse quella usata per il calcolo della retribuzione del mutuatario, cioè quella dell'art. 63 dello Statuto.
punto 25
In seguito agli avvenimenti monetari succedutisi dal 1971, la parità comunicata al Fondo monetario internazionale per la lira cessava di essere valida. Ad un certo momento la lira fluttuava liberamente. Infine, con l'istituzione del sistema monetario europeo, per le monete degli Stati membri che hanno aderito al sistema è stato fissato un nuovo tasso di cambio che può oscillare entro determinati limiti.
punto 26
La prassi scelta dalla Commissione, cioè l'applicazione dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto nella nuova versione ai trasferimenti effettuati per il rimborso dei mutui, fa sì che il tasso di conversione sia più favorevole per il ricorrente della semplice applicazione della parità della lira nel sistema monetario europeo.
punto 27
Per quanto riguarda la lettera 21 marzo 1977 del direttore generale del personale e dell'amministrazione, va rilevato ch'essa è stata scritta in risposta ad una domanda da parte del sig. Lübeck in merito ad un comportamento della Commissione ch'egli riteneva costituire una modifica unilaterale del contratto. In ogni caso, alcuni mesi più tardi, lo stesso direttore generale inviava al ricorrente una comunicazione che non lasciava alcun dubbio quanto al mantenimento del tasso di cambio allora in vigore: «I mutuatari il cui contratto è stato stipulato prima del 25. 7. 1975 hanno avuto la possibilità di scegliere fra due soluzioni: 1o) riduzione del loro debito in capitale, in funzione della differenza fra l'importo del prestito al tasso ufficiale e quello al tasso di mercato del giorno del pagamento. Come contropartita, qualsiasi rimborso anticipato ai sensi dell'art. 8 del contratto di mutuo, o qualsiasi versamento mensile (cfr. art. 6 del contratto, Io comma, ultima frase e 3o comma) dev'essere d'ora in poi effettuato esclusivamente in franchi belgi, contrariamente a quanto disposto dall'art. 15 del contratto di mutuo; 2o) mantenimento del loro debito in capitale, come nel Suo caso. Come contropartita, Ella continuerà ad avere, come indicato nell'art. 15 del Suo contratto di mutuo, la scelta della moneta (franchi belgi o moneta usata per il versamento del mutuo) per: il rimborso anticipato ai sensi dell'art. 8 del contratto; i versamenti mensili ai sensi dell'art. 6 del contratto (Io e 3o comma). Si deve tuttavia rilevare che l'eventuale conversione in franchi belgi sarà effettuata, ogni volta, in base alla parità vigente alla data di ciascun trasferimento; questa parità è atualmente di: 1 BFR = 12,50 LIT 1 FF = 9,00 BFR 1 UKL =120,00 BFR Quanto al rimborso mediante trattenuta sullo stipendio (cfr. art. 5 del contratto), esso avviene sempre in franchi belgi, poiché lo stipendio è a sua volta espresso in franchi belgi. 3o) per coloro che non si sono valsi della riduzione nel 1975 (è il Suo caso), dette trattenute non sono da considerare come trasferimenti di una parte dello stipendio. Tuttavia, il tasso di cambio che viene preso in considerazione è lo stesso che è stato applicato per il versamento del mutuo (cfr. precedente punto 2o)); 4o) non può essere data alcuna garanzia circa il mantenimento del tasso di cambio attualmente applicato dalla Commissione per la conversione in franchi belgi nei versamenti di cui al precedente punto 2o) o per le trattenute sugli stipendi di cui al punto 3o)».
punto 28
Per quanto riguarda la risposta data all'interrogazione dell'on. Bermani, va osservato che la Commissione prevedeva che in un prossimo avvenire sarebbero state fissate nuove parità ufficiali e ch'essa non ha in alcun modo garantito che le parità sarebbero rimaste invariate.
punto 29
Si deve inoltre sottolineare che il ricorrente non ha affatto sostenuto di aver tratto dalle suddette lettere e dalla summenzionata risposta conclusioni tali da modificare il proprio atteggiamento.
punto 30
II ricorrente sostiene che i regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 hanno retroattivamente modificato la parità da applicare ai fini di un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore di tali regolamenti. Nella fattispecie non esisterebbe alcun valido motivo che giustifichi la retroattività.
punto 31
Dalle precedenti considerazioni risulta tuttavia che questa tesi non può essere accolta. La Commissione ha sempre applicato la parità contemplata dall'art. 63 dello Statuto. A decorrere dal mese di aprile, essa ha applicato la parità contemplata dallo stesso articolo nella versione modificata. Dall'art. 15 del contratto di mutuo risulta che questo non prevedeva che la parità rimanesse invariata per tutta la durata del contratto. Non si può quindi sostenere che, applicando la nuova parità, la Commissione abbia violato il contratto. I regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78 non hanno avuto alcun effetto retroattivo; la Commissione li ha semplicemente applicati dal momento in cui essi dovevano avere effetto.
punto 32
II ricorrente sostiene inoltre che la Commissione avrebbe potuto effettuare le trattenute mensili per il rimborso in franchi belgi, prima di versargli in lire il saldo della retribuzione, il che sarebbe stato per lui più favorevole. Non avendo agito in tal modo, la Commissione sarebbe venuta meno al suo dovere di assistenza nei confronti dei dipendenti.
punto 33
Questo mezzo non può essere accolto. Il ricorrente non ha svolto alcun argomento atto a dimostrare che il metodo da lui proposto, se fosse stato adottato dalla Commissione, sarebbe stato per lui più favorevole. Al contrario, se la trattenuta per le rate mensili di rimborso fosse stata effettuata in franchi belgi, il ricorrente avrebbe rischiato di perdere il vantaggio ch'egli trae attualmente dal fatto che ai trasferimenti effettuati secondo le modalità dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto si applica un moltiplicatore consistente in un coefficiente correttore per il paese di trasferimento (nell'aprile 1979, pari a 100) diviso per quello del paese in cui il dipendente presta servizio (nell' aprile 1979, pari a 70,3). Grazie a questo meccanismo, nell'aprile 1979 il trasferimento di 1 BFR veniva a costare soltanto 18,35 lire invece di oltre 26 lire al tasso di mercato.
punto 34
II ricorrente sostiene infine che la Commissione avrebbe dovuto adottare, a favore dei dipendenti, disposizioni transitorie al momento dell'applicazione della parità di cui ai regolamenti nn. 3085/78 e 3086/78. In mancanza di tali disposizioni, egli assume che il danno causatogli dal cambiamento della parità è così rilevante che allo stesso ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di rescindere il contratto esistente e di rimborsare le somme ricevute al tasso applicato per il versamento del prestito, entro un termine di tre anni dalla pronunzia della Corte.
punto 35
Pur essendo comprensibile che il ricorrente, il quale ha fruito per anni di un tasso di cambio favorevole, si ritenga leso dall'applicazione, a partire dal 1979, dei tassi aggiornati, si deve tuttavia rilevare che il tasso favorevole dal quale il ricorrente ha tratto vantaggio fino al 1979 non è che la conseguenza del fatto che il Consiglio, invece di adattare le parità previste dallo Statuto ai tassi del mercato, si è servito del coefficiente correttore per compensare la fluttuazione di determinate monete.
punto 36
Lo Statuto prevede infatti che le retribuzioni dei dipendenti, nelle varie sedi di servizio, vengano adattate con due diversi mezzi, e cioè, da un lato, l'adeguamento del coefficiente correttore in funzione dell'evoluzione del costo della vita nelle varie sedi di servizio e, dall'altro, la modifica delle parità di cui all'art. 63 dello Statuto per tener conto delle oscillazioni dei tassi di cambio. In caso di deprezzamento della moneta del paese in cui il dipendente presta servizio, la retribuzione dell'interessato, calcolata in franchi belgi, ma versata in moneta nazionale, dovrebbe essere proporzionalmente aumentata. Di conseguenza, in caso di applicazione delle parità statutarie per la conversione in franchi belgi di una moneta nazionale, il dipendente non dovrebbe subire alcuna perdita in termini di tassi di cambio che non sia compensata da un aumento della retribuzione espressa in moneta nazionale, mentre la Commissione dovrebbe ricevere soltanto l'importo esatto, in franchi belgi, delle rate di rimborso e non potrebbe trarne alcun vantaggio.
punto 37
Ne risulta che l'aggiornamento delle parità a decorrere dal 1979, anche se ha avuto come conseguenza il fatto che il ricorrente non fruisce più del precedente tasso di cambio per lui favorevole, non può essere considerato come una circostanza che giustifichi la rescissione del contratto.
punto 38
Infine, si deve osservare che la Commissione, nel controricorso, ha dichiarato di essere disposta a procedere, nei confronti del ricorrente, alla riduzione del debito prevista nel 1975 e che avrebbe come effetto, a decorrere dall'aprile 1979, una riduzione dell'importo nominale della rata in franchi belgi dovuta dall'interessato. Tenuto conto dei principi cui è ispirata tale dichiarazione, la Corte (Prima Sezione) ne prende atto.
punto 39
Da tutto quanto precede risulta che gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno delle sue conclusioni vanno disattesi e che, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 40
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 41
Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Bosco O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o luglio 1982. Per il cancelliere J.A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Prima Sezione G. Bosco

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