Sez. U, Sentenza n. 1508 del 13/02/1991 (Rv. 470902 - 01)
Circolazione stradale - Servizio di piazza (taxi - carrozze) | Noleggio di vettura con conducente - Differenza.
Circolazione stradale - Servizio di piazza (taxi - carrozze)
Il trasporto di persone mediante autoveicoli rientra nell'ambito del "servizio di piazza" quando vi sia offerta al pubblico della prestazione, nei limiti territoriali della provincia di immatricolazione, e l'offerta medesima sia ivi direttamente raccolta dall'utente, ancorché per un percorso che vada al di là di detti limiti (art. 105 del R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740). Tale rapporto, pertanto, non è configurabile, verificandosi la diversa ipotesi del noleggio di vettura con conducente (con la conseguenziale ricorrenza dell'infrazione di cui all'art. 57 quarto comma del codice stradale), ove l'offerta al pubblico dell'esercente il servizio di tassì, anche se effettuata nella provincia, sia altrove raccolta dall'utente (sia pure per il tramite di un mandatario locale).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 57, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 57, Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 105, (Cod. Strada Abrog. art. 105)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)