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Sez. 2, Sentenza n. 4097 del 30/12/1968 (Rv. 337760 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO (MANCATO) - DOMANDA DEL LAVORATORE - CONTROVERSIA SULLA CAUSA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1968-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337760-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO (MANCATO) - DOMANDA DEL LAVORATORE - CONTROVERSIA SULLA CAUSA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE.*

Allorche sia pacifico che un determinato rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorse tra le parti e che tale rapporto ebbe fine in un dato momento, ma sia controversa la causa della cessazione del rapporto (licenziamento o dimissioni volontarie) il lavoratore, il quale chieda la corresponsione della indennita di mancato preavviso deve provare, a norma dell'art. 2697 cod.civ. il fatto del licenziamento, che e un elemento costitutivo del diritto da lui preteso. (Conf. Alla sent. N. 2027-65 e n. 701-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)