Sez. L, Sentenza n. 2791 del 04/05/1982 (Rv. 420662 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - MEDICI RADIOLOGI - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - MEDICI RADIOLOGI - INCLUSIONE.*
Gli artt. 11 e 24 della legge 4 agosto 1965 n. 1103 - concernenti le mansioni dei tecnici di radiologia - vanno intesi nel senso che l'attività di tali lavoratori deve svolgersi sempre sotto la responsabilità ed il diretto controllo del medico radiologo anche se attiene esclusivamente all'uso di impianti di schermografia e non di radiologia (non distinti in alcun modo dall'art. 97 terzo comma del d.P.R. 12 febbraio 1964 n. 185, ai fini della conseguente protezione sanitaria); il che, comportando la necessità di frequenza, da parte del medico stesso, dei luoghi in cui sono ubicati tali impianti, è condizione sufficiente a concretare - con riguardo a quest'ultimo - l'ipotesi di esposizione al rischio di infortunio contemplata dall'art. 5 della legge 20 febbraio 1958 n. 93 (come modificata dalla legge 30 gennaio 1968 n. 47) e dall'art. 1 del regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 4 agosto 1960 n. 1055, ai fini della Costituzione con l'Inail del relativo rapporto assicurativo, evitandosi così qualsiasi disparità di trattamento fra medici e tecnici di radiologia per i quali pure sussiste l'Obbligo di siffatta Assicurazione, conformemente all'art. 1, comma terzo, punto 13 del T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché alla tabella 4: 4 allegata allo stesso T.U., punto 34.*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 93 art. 5 CORTE COST., DPR 04/08/1960 num. 1055 art. 1, DPR 12/02/1964 num. 185 art. 97, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1965 num. 1103 art. 11, Legge 04/08/1965 num. 1103 art. 24, Legge 30/01/1968 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)