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Sez. 5, Sentenza n. 25591 del 17/12/2010 (Rv. 615371 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti impugnabili - Avviso di accertamento o di liquidazione - Nozione - Comunicazione della pretesa tributaria - Sufficienza - Impugnazione di bollettino di conto corrente - Possibilità - Fattispecie relativa all'imposta sulla pubblicità.
Stato
decisa il 2010-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615371-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita. Ne consegue che è impugnabile il bollettino di conto corrente, indicante l'importo da pagare, che costituisca l'unico atto di imposizione ricevuto dal contribuente. (Fattispecie relativa all'imposta sulla pubblicità)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)