Sez. 5, Sentenza n. 16105 del 10/06/2024 (Rv. 671312-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Presupposto impositivo della TARSU - Oggettiva occupazione o detenzione del locale o dell'area scoperta - Sufficienza - Titolo che legittima l'occupazione o la detenzione - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Gestione di parcheggio in concessione - Applicazione della tassa - Legittimità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di TARSU, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, dal solo fatto oggettivo dell'occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, prescindendo dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta la tassa dal soggetto
che occupa o detiene un'area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l'eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune.
Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)