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Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 18 Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante

1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI. Essi forniscono i seguenti dati:

  1. a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto;

  2. b) data, ora e luogo dell'incidente, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato;

  3. c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;

  4. d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;

  5. e) l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.

2.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite non appena possibile, e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente, utilizzando la banca dati di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, è possibile fornire soltanto le informazioni preliminari di cui al paragrafo 1, lettera e), le informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.

Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.

3. Ai fini della trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è definito un modulo sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.

Art. 19 Divieto di esercitare l’attività

1.

Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti. A tal fine, gli Stati membri tengono conto, tra l'altro, delle gravi inadempienze nel porre in essere le necessarie azioni individuate dal rapporto d'ispezione.

Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato, entro il termine stabilito, la notifica, i rapporti o le altre informazioni di cui alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente, ai sensi del paragrafo 1, presso un organo competente, determinato dal diritto e dalle procedure nazionali.

Art. 20 Ispezioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni.

2. Le ispezioni sono adeguate per il tipo di stabilimento in questione e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti. Sono concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi o di gestione applicati nello stabilimento in questione per garantire, in particolare, che:

  1. a) il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle diverse attività dello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;

  2. b) il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;

  3. c) i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;

  4. d) le informazioni di cui all'articolo 14 siano rese pubbliche.

3.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli stabilimenti siano oggetto di un piano d'ispezione a livello nazionale, regionale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato.

Ogni piano d’ispezione contiene i seguenti elementi:

  1. a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;

  2. b) la zona geografica coperta dal piano d’ispezione;

  3. c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;

  4. d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 9;

  5. e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

  6. f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al paragrafo 4;

  7. g) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 6;

  8. h) le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione.

4.

Sulla base dei piani d'ispezione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di stabilimenti.

L'intervallo fra due visite consecutive in loco non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, a meno che l'autorità competente non abbia elaborato un programma di ispezioni basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti relativi agli stabilimenti interessati.

5.

La valutazione sistematica dei pericoli degli stabilimenti interessati è basata almeno sui criteri seguenti:

  1. a) gli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati;

  2. b) una comprovata osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altra normativa dell'Unione.

6. Ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare con la massima tempestività in caso di reclami gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti» nonché in casi di non conformità.

7. Entro quattro mesi da ciascuna ispezione l'autorità competente comunica al gestore le conclusioni dell'ispezione e tutte le misure da attuare. L'autorità competente si accerta che il gestore adotti dette misure necessarie entro un lasso di tempo ragionevole dal ricevimento della comunicazione.

8. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, un'ispezione supplementare è effettuata entro sei mesi.

9. Ove possibile, le ispezioni sono coordinate con ispezioni effettuate ai sensi di altre disposizioni legislative dell'Unione e, ove appropriato, con esse combinate.

10. Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a fornire meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze e, ove appropriato, a partecipare a tali meccanismi a livello dell'Unione.

11. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire a dette autorità di effettuare ispezioni e di raccogliere le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai fini della presente direttiva, in particolare per permettere alle autorità di effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, di stabilire in che misura possano aumentare le probabilità o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, di predisporre un piano di emergenza esterno e di tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.

Art. 21 Scambi di informazioni e sistema informativo

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza acquisita in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; tali informazioni riguardano in particolare il funzionamento delle misure previste nella presente direttiva.

2. Entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione della presente direttiva.

3.

Per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:

  1. a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;

  2. b) l'attività o le attività dello stabilimento.

La Commissione predispone e tiene aggiornata una banca dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla banca dati è ristretto alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.

4. La Commissione predispone e tiene a disposizione degli Stati membri una banca dati contenente fra l'altro i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di:

  1. a) provvedere a una rapida diffusione, a tutte le autorità competenti, delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;

  2. b) trasmettere alle autorità competenti un'analisi delle cause degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti;

  3. c) informare le autorità competenti in merito alle misure preventive adottate;

  4. d) indicare le organizzazioni in grado di fornire supporto o informazioni in relazione al verificarsi di incidenti rilevanti, alla loro prevenzione e alla limitazione delle loro conseguenze.

5. Entro il 1o gennaio 2015 la Commissione adotta atti di esecuzione atti a definire i formati per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo da parte degli Stati membri e per le pertinenti banche dati di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

6. La banca dati di cui al paragrafo 4 contiene almeno:

  1. a) le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;

  2. b) l'analisi delle cause degli incidenti;

  3. c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti;

  4. d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.

7. La Commissione rende pubblica la parte non riservata dei dati.

Art. 22 Accesso alle informazioni e riservatezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a fini di trasparenza, l'autorità competente sia tenuta a mettere a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, le informazioni conservate in applicazione della presente direttiva.

2. La divulgazione di informazioni richieste a titolo della presente direttiva, comprese quelle di cui all'articolo 14, può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

3.

La divulgazione delle informazioni complete di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) e c), conservate dall'autorità competente può essere rifiutata da detta autorità competente fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti del rapporto di sicurezza o dell'inventario delle sostanze pericolose per i motivi previsti all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

L'autorità competente può anche decidere, per gli stessi motivi, di non divulgare alcune parti del rapporto di sicurezza o dell'inventario. In tali casi e previa approvazione di detta autorità, il gestore presenta all'autorità competente una versione modificata del rapporto di sicurezza o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione.

Art. 23 Accesso alla giustizia

Gli Stati membri provvedono affinché:

  1. a) i richiedenti che presentano richieste di informazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) o c), o dell'articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva possano chiedere, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a tali richieste di informazioni;

  2. b) nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, il pubblico interessato abbia accesso alle procedure di riesame stabilite dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE per i casi previsti all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva.

Art. 24 Linee guida

La Commissione può sviluppare linee guida sulla distanza di sicurezza e l'effetto domino.

Art. 25 Modifica degli allegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di adeguare gli allegati da II a VI al progresso tecnico. Tali adeguamenti non comportano modifiche sostanziali degli obblighi degli Stati membri e dei gestori di cui alla presente direttiva.

Art. 26 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 25 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 agosto 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 25 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 25 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 28 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1o giugno 2015 e provvedono a dare immediata notifica delle modifiche successive.

Art. 29 Clausola d'informazione e di revisione

1. Entro il 30 settembre 2020, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 21, paragrafo 2, e delle informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, e tenuto conto dell'attuazione dell'articolo 4, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul buon funzionamento della presente direttiva, comprese informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nell'Unione e sul loro potenziale impatto sull'attuazione della presente direttiva. La Commissione, nella prima di tali relazioni, include una valutazione della necessità di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva. Ciascuna relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

2. Nell'ambito delle pertinenti disposizioni legislative dell'Unione, la Commissione può esaminare la necessità di affrontare la questione delle responsabilità finanziarie del gestore in relazione a incidenti rilevanti, comprese questioni in materia di assicurazione.

Art. 30 Modifica della direttiva 96/82/CE del Consiglio

Nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, i termini «d) oli combustibili densi» sono aggiunti alla sezione «Prodotti petroliferi» della parte 1 dell'allegato I.

Art. 31 Recepimento

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2015. Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o giugno 2015.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 30 della presente direttiva entro il 14 febbraio 2014. Essi applicano tali misure a decorrere dal 15 febbraio 2014.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 32 Abrogazione

1. La direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dal 1o giugno 2015.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 34 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente A. D. Mavroyiannis