Sez. 3, Sentenza n. 12636 del 12/05/2025 (Rv. 675332-01)
PROVA CIVILE - IN GENERE | Preclusioni istruttorie - Successiva produzione di un documento - Termine per controdedurre e articolare prova contraria - Necessità - Documento già conosciuto o maliziosamente nascosto all'avversario - Conseguenze.
PROVA CIVILE - IN GENERE
La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.
Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 171 ter, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)