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Sez. 3, Sentenza n. 1859 del 18/02/2000 (Rv. 534077 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Nozione - Contratto di trasporto - Cose trasportate - Responsabilità del vettore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534077-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

L'art. 2051 cod. civ. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Nel contratto di trasporto l'effettivo potere fisico ed il connesso obbligo di vigilanza passano al vettore dal momento in cui gli viene consegnata la cosa, sicché lo stesso è responsabile a norma dell'art. 2051 cod. civ. dei danni che la cosa produce fino alla riconsegna (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità della banca per l'uso di assegni circolari compilati su moduli della banca stessa trafugati durante il trasporto a cura del vettore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)