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Sez. 1, Sentenza n. 2856 del 06/12/1966 (Rv. 325427 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - ISTANZA DI RESTITUZIONE DELLE SPESE RIMBORSATE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CASSATA - MANCATA PRONUNZIA.*
Stato
decisa il 1966-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325427-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - ISTANZA DI RESTITUZIONE DELLE SPESE RIMBORSATE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CASSATA - MANCATA PRONUNZIA.*

E annullabile per omessa pronuncia la sentenza del giudice di rinvio che, provvedendo sulle spese delle precorse fasi del giudizio, abbia omesso di statuire in ordine alla specifica istanza di una delle parti intesa ad ottenere la restituzione di quanto ebbe a pagare a titolo di spese giudiziali, in esecuzione della sentenza cassata. (Conf. 320733).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)