Sez. L, Sentenza n. 6001 del 25/03/2004 (Rv. 571544 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Produzione di documenti di parte - Richiesta di prova testimoniale sugli stessi e di eventuale consulenza tecnica - Esame dei documenti e decisioni relative - Giudice di merito - Spettanza.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Qualora la parte produca documenti a sostegno della domanda richiedendo prova testimoniale e consulenza tecnica sugli stessi, spetta al giudice del merito esaminare tali documenti valutandoli ai fini della prova, integrandoli eventualmente con l'istruttoria testimoniale e avvalendosi - se del caso - dell'ausilio di un consulente tecnico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)