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Sez. L, Sentenza n. 6001 del 25/03/2004 (Rv. 571544 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Produzione di documenti di parte - Richiesta di prova testimoniale sugli stessi e di eventuale consulenza tecnica - Esame dei documenti e decisioni relative - Giudice di merito - Spettanza.
Stato
decisa il 2004-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571544-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

Qualora la parte produca documenti a sostegno della domanda richiedendo prova testimoniale e consulenza tecnica sugli stessi, spetta al giudice del merito esaminare tali documenti valutandoli ai fini della prova, integrandoli eventualmente con l'istruttoria testimoniale e avvalendosi - se del caso - dell'ausilio di un consulente tecnico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)