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Sez. 1, Sentenza n. 4235 del 20/06/1983 (Rv. 429166 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - DOVERE DI ASTENSIONE - NOZIONE - GIUDICE DELEGATO PARTECIPANTE AL COLLEGIO IN SEDE DI AZIONE REVOCATORIA DIVERSO DA QUELLO AUTORIZZANTE L'AZIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 24 E 99 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429166-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - DOVERE DI ASTENSIONE - NOZIONE - GIUDICE DELEGATO PARTECIPANTE AL COLLEGIO IN SEDE DI AZIONE REVOCATORIA DIVERSO DA QUELLO AUTORIZZANTE L'AZIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 24 E 99 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Il dovere di astensione, secondo la previsione dell'art. 51 cod. proc. civ., riguarda non l'organo giudicante, ma la persona fisica del giudice. Pertanto, con riguardo alla sentenza resa dal tribunale fallimentare, in Sede di Azione revocatoria, con la partecipazione del giudice delegato che in precedenza autorizzato la proposizione dell'Azione medesima, è irrilevante la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 24 e 99 della legge fallimentare, in relazione agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, sotto il profilo che tali norme non contemplerebbero l'astensione di detto giudice delegato, ove risulti che nella funzione di giudice delegato si siano succedute persone diverse, sicché quella che ha partecipato al collegio sia diversa da quella che ha autorizzato l'Azione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)