Sez. 3, Sentenza n. 11403 del 17/10/1992 (Rv. 479010 - 01)
Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo | Giudizio di cognizione ex art. 548 cod. proc. civ. - Oggetto - Domanda di maggior danno per svalutazione monetaria e contestazione del diritto di procedure "in executivis" - Inammissibilità.
Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo
In tema di esecuzione con espropriazione presso terzi, il giudizio di cognizione instaurato "ex" art. 548 cod. proc. civ. è rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito pignorato, sicché deve ritenersi estranea all'ambito di tale giudizio sia la domanda del creditore di maggior danno per svalutazione monetaria, sia la contestazione del diritto del creditore di procedere "in executivis", che può essere sollevata dal debitore diretto solo nelle forme previste dall'art. 615 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)