Sez. 3, Sentenza n. 10539 del 20/05/1999 Ud. (dep. 08/09/1999) Rv. 214903 - 01
FINANZE E TRIBUTI - CONTINUAZIONE DI REATI | Pena - Criteri di determinazione.
FINANZE E TRIBUTI - CONTINUAZIONE DI REATI
La disciplina dell' art. 81 cod. pen. è applicabile in via generale, e quindi anche nel campo dei reati tributari, in ipotesi di continuazione sia eterogenea che omogenea, in quanto legge generale che, nella previsione del cumulo giuridico delle pene, non deroga alla legge speciale precedente. L'art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, soltanto nel caso di più violazioni omogenee affida alla discrezionalità del giudice l'applicazione, se più favorevole in concreto, dello specifico criterio di computo della pena finale in esso previsto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)