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Sez. 2, Sentenza n. 290 del 10/02/1967 Ud. (dep. 07/11/1967) Rv. 105878 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - FATTO DOLOSO DELL'OFFESO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105878-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - FATTO DOLOSO DELL'OFFESO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE.*

Perche sia configurabile l'attenuante di cui all'art 62 n 5 cod pen occorre che tra il fatto doloso della persona offesa e l'evento o l'aggravamento delle conseguenze di questo vi sia un rapporto di causalita e non un nesso di mera occasionalita. L'attenuante in questione, pertanto, non puo applicarsi a favore dei corrissanti nel caso in cui uno dei partecipanti alla zuffa abbia contribuito a provocare la rissa. (V, sulla prima parte, 103361, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)