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Sez. 1, Sentenza n. 10282 del 12/05/2014 (Rv. 631260 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Omessa partecipazione, nel giudizio di appello, del terzo litisconsorte processuale ex art. 107 cod. proc. civ. - Nullità della sentenza - Cassazione con rinvio - Mancata integrazione del contraddittorio in sede di rinvio - Applicabilità dell'art. 393 cod. proc. civ. - Esclusione - Inammissibilità dell'impugnazione.
Stato
decisa il 2014-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631260-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio, successivo alla cassazione della sentenza di appello per violazione del litisconsorzio necessario di natura processuale, determinato dalla chiamata del terzo "iussu iudicis" in primo grado, l'omessa integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., non trovando applicazione l'art. 393 cod. proc. civ., che riguarda esclusivamente la mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine perentorio di cui all'art. 392 cod. proc. civ. ovvero il verificarsi di una nuova causa di estinzione del medesimo giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 392 lett. __RNC

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)