Sez. 2, Sentenza n. 1962 del 22/07/1964 (Rv. 302798 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - IN GENERE - FINALITA - MOLESTIA - DANNO ATTUALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - IN GENERE - FINALITA - MOLESTIA - DANNO ATTUALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'Azione di manutenzione - eccettuata l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art.1170 cod.civ. in cui ha funzione restitutoria - ha per fine la cessazione della molestia ed e, percio, destinata non solo a fare cessare le turbative gia avvenute, ma anche ad impedire quelle che potranno verificarsi in avvenire, onde e sufficiente a giustificare il suo esperimento anche il semplice timore che si intenda modificare, con lo stato dei luoghi, lo stato attuale del possesso in cui l'Azione tende a mantenere colui che vi si trova. Ne consegue che alla nozione di molestia non e inerente la esistenza di un danno attuale, essendo sufficiente che lo stato di possesso sia posto in dubbio o in pericolo perche il soggetto passivo della molestia sia legittima ad invocare la tutela possessoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)