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Sez. 2, Sentenza n. 1269 del 08/06/1967 (Rv. 327799 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - NORME SULLE DISTANZE - SUCCESSIONE NEL TEMPO - APPLICABILITA IMMEDIATA- LEGITTIMITA DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327799-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - NORME SULLE DISTANZE - SUCCESSIONE NEL TEMPO - APPLICABILITA IMMEDIATA- LEGITTIMITA DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA - IRRILEVANZA.*

Per accertare se il diritto dei terzi al rispetto della distanza legale abbia subito lesione dall'esecuzione dell'opera autorizzata con la licenza edilizia, bisogna fare riferimento non gia alla situazione normativa esistente alla data del rilascio della licenza, bensi a quella vigente al momento del concreto Esercizio del diritto di edificare. Pertanto, se, dopo la concessione di una licenza edilizia, sopravviene una nuova regolamentazione sulle distanze, le nuove costruzioni devono adeguarsi alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione, a nulla rilevando la legittimita della licenza edilizia precedentemente conseguita. (Cfr. 2221-56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)